Le prestazioni didattiche e quelle ad esse accessorie, materialmente effettuate in uno Stato estero, non sono territorialmente rilevanti in Italia quando rese a favore di un privato consumatore; di contro, quando il committente è un soggetto passivo IVA, le stesse rilevano territorialmente in Italia se il committente è ivi stabilito, con la conseguente possibilità, al ricorrere dei presupposti, di beneficiare del regime di esenzione.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 469 del 23 settembre 2022, in cui l’istante agisce, a seconda dei casi, come:
- “ente ospitante”, erogando - in Italia o in un Paese estero - attività formativa;
- “ente di supporto”, fornendo prestazioni di iscrizione dei partecipanti ad analoghe attività formative, oltre a prestazioni opzionali. In questo caso, le attività formative sono erogate da un diverso “ente ospitante”, con sede in un Paese estero oppure in Italia.
In entrambi i casi, l’istante emette fattura nei confronti dell’ente di invio, vale a dire l’istituto o centro di formazione da cui provengono i partecipanti all’attività formativa, oppure direttamente nei confronti dei beneficiari individuali dell’istituto o centro di formazione, laddove l’ente di invio o il beneficiario individuale può essere un soggetto passivo IVA o un “privato consumatore”, stabilito o meno in Italia.
L’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se:
- in qualità di “ente ospitante”, possa fatturare le prestazioni in regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 quando le stesse sono rese all’estero;
- in qualità di “ente di supporto”, possa fatturare i servizi forniti usufruendo del medesimo regime di esenzione di cui normalmente godono le prestazioni didattiche rese dall’ente ospitante.
In merito al primo quesito, l’applicazione del regime di esenzione prevista per le prestazioni didattiche e di formazione è subordinata alla circostanza che le stesse siano territorialmente rilevanti in Italia in base al combinato disposto degli artt. 7-ter, comma 1, lett. a), e 7-quinquies, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, i servizi relativi alle attività educative e quelli accessori alle stesse rilevano nel territorio in cui sono materialmente eseguite quando sono rese a privati consumatori o soggetti ad essi equiparati. Se sono, invece, effettuate a favore di soggetti passivi IVA, non assume rilevanza il luogo in cui il servizio è materialmente eseguito dal prestatore, dovendosi applicare la regola generale di cui all’art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, che fa dipendere la territorialità della prestazione dal luogo in cui committente è stabilito.
Per ciò che riguarda il nesso di accessorietà, la circolare n. 37/E/2011, nell’ambito dei servizi richiamati dal citato art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972 ha chiarito che, al fine di qualificare una prestazione di servizi come accessoria rispetto a quella principale, pur restando confermata la necessaria strumentalità della prima rispetto alla seconda, occorre prescindere dall’identità dei soggetti coinvolti nell’operazione principale e in quella accessoria, richiesta invece dall’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972 affinché la prestazione secondaria possa considerarsi accessoria a quella principale.
In base alle considerazioni che precedono, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni didattiche e quelle ad esse accessorie, materialmente effettuate dall’istante in uno Stato estero in veste di “ente ospitante”, non sono territorialmente rilevanti in Italia quando rese a favore di un committente privato consumatore; di contro, quando il committente è un soggetto passivo IVA, le stesse rilevano territorialmente in Italia se il committente è ivi stabilito, con la conseguente possibilità, al ricorrere dei presupposti, di beneficiare del regime di esenzione di cui al richiamato art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972.
Riguardo all’ulteriore quesito avente ad oggetto le prestazioni effettuate dall’istante in qualità di “ente di supporto” a favore di quello di invio, ovvero di un beneficiario individuale, nei cui confronti emette fattura, l’Agenzia ha escluso la possibilità di subordinare il riconoscimento in Italia del regime di esenzione all’eventuale esenzione che lo Stato estero accorda all’ente ospitante in base ai presupposti ivi previsti e non a quelli vigenti nel nostro ordinamento.
Infatti, fermo restando che la normativa comunitaria rimette al legislatore nazionale la definizione del cd. “riconoscimento”, tale requisito soggettivo non può essere mutuato in automatico dal committente estero, rilevando solo quello accordato dalle competenti Autorità italiane.