Con la risposta a interpello 13 settembre 2022, n. 453, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di compensazione tramite modello F24 dell'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) con crediti agevolativi da parte di un soggetto non residente.
La fattispecie
Nel caso di specie, la società istante intende acquisire, a mezzo di "cessione del credito", alcuni crediti di imposta agevolativi, come previsto dall'art. 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), convertito dalla legge n. 77/2020.
In quanto soggetto passivo dell'ITF, sebbene fiscalmente non residente in Italia, l'istante provvede direttamente al versamento dell'ITF mediante modello F24, utilizzando il codice fiscale rimasto attivo successivamente alla liquidazione della relativa branch italiana e chiusura della relativa posizione IVA.
L’istante, per la presentazione del modello F24, e quindi del versamento dell'imposta, ad oggi si avvale dell'ausilio della stabile organizzazione italiana.
L'istante riferisce inoltre che, relativamente alla possibilità di compensare i crediti agevolativi con l'ITF, con Circolare n. 23/E/2022 l’Agenzia Entrate ha chiarito che relativamente alle imposte, ai contributi e alle altre somme dovute a favore dello Stato per le quali è ammessa la compensazione, il comma 2 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 contiene un'elencazione tassativa degli stessi, tra cui, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 3, D.L. n. 13/2022, rientra a decorrere dal 26 febbraio 2022, anche l'ITF. La società istante chiede quindi di conoscere le modalità pratiche della compensazione, in relazione:
a) sia ai versamenti della Tobin tax che essa è tenuta ad effettuare direttamente,
b) sia ai versamenti che essa potrebbe effettuare per il tramite di un rappresentante fiscale da essa nominato (scelto tra i soggetti del Gruppo a cui appartiene).
La normativa
Si premette che l'art. 1, comma 494, della legge n. 228/2012, stabilisce che gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti.
Il D.M. Finanze 21 febbraio 2013 ha dettato le modalità attuative di dette disposizioni.
Le indicazioni delle Entrate
Con la risposta odierna – che si pone sulla linea della precedente risposta n. 347/2020 -, dell’Agenzia delle Entrate fa presente che, con riferimento all'acquisizione e all'utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti d'imposta di cui all'art. 121 D.L. n. 34/2020 da parte della società istante, nella comunicazione della cessione dei crediti dovrà essere indicato come cessionario il codice fiscale della società stessa. Ciò determinerà il caricamento dei crediti sull'apposita piattaforma accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
La società dovrà, quindi, accedere alla suddetta piattaforma, al fine di accettare i crediti d'imposta ricevuti e, per certe tipologie di crediti, comunicare anche l'opzione per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24.
Ai fini dell'utilizzo dei crediti in compensazione per il pagamento della Tobin tax e di eventuali altri debiti della società, il modello F24 dovrà essere obbligatoriamente inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).
Nel dettaglio, il modello F24 potrà essere compilato e inviato secondo due modalità alternative:
- nel modello F24 viene indicato esclusivamente il codice fiscale della società; il modello F24 potrà essere inviato direttamente dalla società oppure tramite un intermediario incaricato. Per l'addebito dell'eventuale saldo a debito del modello F24 dovrà essere indicato un conto corrente bancario o postale intestato alla società;
- il modello F24 viene inviato dal rappresentante fiscale della società e quindi nel modello F24 sono indicati due codici fiscali. In particolare, come primo codice fiscale (il codice fiscale del contribuente) viene indicata la società e come secondo codice fiscale (codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare) viene indicato il codice fiscale del rappresentante fiscale, unitamente al codice identificativo 72. Il modello F24 potrà essere inviato direttamente dal rappresentante fiscale oppure tramite un intermediario incaricato. Per l'addebito dell'eventuale saldo a debito del modello F24 dovrà essere indicato un conto corrente bancario o postale intestato al rappresentante fiscale.