Nel mese di settembre, in un'unica soluzione, potrà essere pagato il premio di produzione professionale per i lavoratori dell’Agricoltura Contoterzi.
Premio di produzione professionale
Il Ccnl 10 maggio 2018 si applica alle imprese esercenti lavorazioni meccanico-agricole ed affini del settore industriale ed artigianale (sia per conto terzi sia per conto proprio e terzi) e per tutte le lavorazioni dalle stesse svolte, comprese le riparazioni e manutenzioni eseguite nelle officine meccaniche condotte direttamente dalle imprese per l'approntamento del proprio macchinario; tale contratto si applica altresì alle imprese di cui al primo comma che effettuano anche lavori e servizi di sistemazione idraulica e di manutenzione agraria e forestale e operazioni di manutenzione e tutela del territorio (D.Leg.vo 285/92 - art. 57 e successive modifiche e integrazioni), di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi, nonché a quelle che esercitano attività di frangitura di olive prevalentemente per conto terzi, e in modo non prevalente di scavi meccanici, movimento terra e lavori affini.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale: decorre pertanto dal 1-1-2018 e scade il 31-12-2020 salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.
Le procedure per il rinnovo sono le seguenti:
- disdetta, almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R;
- invio piattaforma, almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R.;
- inizio trattativa, almeno 2 mesi prima della scadenza.
Nel corso dei tre mesi antecedenti la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al precedente comma, la norma di cui sopra avrà efficacia limitatamente ai quattro mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.
In sede di rinnovo contrattuale le parti concorderanno l'elemento economico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell'eventuale periodo di carenza contrattuale.
In caso di mancata disdetta del CCNL, esso s'intende prorogato di un anno e così di anno in anno.
L’art. 20bis del ccnl 10 maggio 2018 viene stabilito che a partire dal 1ºgennaio 2018 viene istituito un premio annuo collegato alla continuità professionale del lavoratore presso la stessa azienda con importo pari a:
- euro 150 al raggiungimento dei 10 anni di anzianità;
- euro 180 al raggiungimento dei 15 anni di anzianità.
Tale somma potrà essere liquidata mese per mese o in cifra unica nel mese di settembre.
Nei territori che hanno già previsto il suddetto premio nella propria contrattazione integrativa territoriale verrà erogata solo la differenza tra il premio nazionale e quello definito dal contratto di 2º livello.