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Siglato il nuovo CCNL per gli Amministratori di Condominio e per le Società di servizi integrati alla proprietà immobiliare

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Siglato il nuovo CCNL per gli Amministratori di Condominio e per le Società di servizi integrati alla proprietà immobiliare

lunedì, 25 luglio 2022

In data 16 luglio è stato siglato da ANACI, SACI, CISAL Terziario, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale per gli Studi professionali che amministrano condomini o immobili Società di servizi integrati alla proprietà’ immobiliare e decorre dal 1° Luglio 2022 fino al 30 Giugno 2025, tanto per la parte economica, quanto per la parte normativa.

Lo scopo di questo CCNL, nel segno del principio di sussidiarietà, così come ribadito in premessa è di:

a) prevedere contrattualmente le norme che rispondano ai bisogni comuni della generalità dei Lavoratori;

b) privilegiare la Contrattazione di Secondo livello, affinché siano i diretti interessati a ricercare nel particolare settore di attività le soluzioni economiche e normative compatibili con la permanenza, lo sviluppo e la salvaguardia del lavoro, la tutela della sua dignità e dei bisogni dei Lavoratori;

c) riconoscere un Elemento Perequativo Regionale, conglobato nella Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile, proporzionato agli indici regionali del costo della vita, per ridurre le differenze sugli effettivi poteri d’acquisto regionali di beni e servizi a parità di retribuzione nominale dei lavoratori;

d) riconoscere un trattamento obbligatorio di Welfare.

Viene disciplinato in modo particolareggiato ed esaustivo il lavoro a tempo parziale, il lavoro a Tempo Determinato e il Telelavoro.  Inoltre viene disciplinato anche dal punto di vista retributivo il lavoro Intermittente.

Anche l’apprendistato viene disciplinato dal punto di vista normativo, assistenziale e retributivo e trova la sua definizione numerica nelle Tabella 1) e 2) per quanto attiene i  LIMITI QUANTITATIVI PER DATORI DI LAVORO NON ARTIGIANI e ARTIGIANI.

Vengono definiti a partire dal 1° luglio 2022 i versamenti all’ENBIF (art. 197) tabella 1) per la generalità dei Lavoratori (Quadri esclusi) e con la tabella 2) per i Contributi dovuti all’En.Bi.F. per i Quadri.

Dal 1° luglio 2022 viene inoltre ridefinito all’art. 231 il Trattamento minimo mensile contrattualmente dovuto (Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile). Rilevando le crescenti criticità economiche per le famiglie dei Lavoratori che sempre più devono poter contare su retribuzioni, per quanto possibile, costanti ed elevate le Parti hanno quindi confermato di conglobare nel trattamento minimo mensile contrattualmente dovuto, di seguito detto Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile, le previgenti voci retributive, prima distinte e/o condizionate.

Il valore del Welfare contrattuale (art. 239) a partire dal 2022 sarà:

Quadri: 1.200 euro/anno

A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 e Operatori di vendita: 600 euro/anno.

Per tutto quanto non segnalato in questa breve sintesi si rimanda al contratto nella sua interezza pubblicato nella sezione Contratti Collettivi Nazionali della Banca Dati lavoro di Consulenza.

 

 

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