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Omessa dichiarazione IVA. Adempimento spontaneo

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Omessa dichiarazione IVA. Adempimento spontaneo

martedì, 12 luglio 2022

Con il Provvedimento  n.263062/2022 del 5 luglio 2022, emanato in attuazione dell’art.1, commi 634-636, della legge n.190/2014  (legge di bilancio 2015), l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto la procedura grazie alla quale vengono rese disponibili ai contribuenti e alla Guardia di finanza le informazioni in suo possesso, le quali rilevano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA, per il periodo di imposta 2021, o la presentazione della stessa senza quadro VE, al fine di promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, autori delle menzionate omissioni.

 

Come prevede espressamente tale Provvedimento,  al fine di verificare l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2021, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE, l’Agenzia delle Entrate “utilizza i dati delle fatture elettroniche, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai contribuenti soggetti passivi IVA”.

Conseguentemente nell’immediato futuro, l’Agenzia delle Entrate comunicherà ai contribuenti all’interno dell’area riservata del suo portale informatico, denominata “Cassetto fiscale”, e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi” i seguenti dati:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
  • data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2021, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE.

 

Oltre all’inserimento nel “Cassetto fiscale”, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà una comunicazione telematica al domicilio digitale dei singoli contribuenti, i quali potranno fornire direttamente, o tramite un intermediario abilitato, elementi, informazioni, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione finanziaria, in grado di giustificare le presunte anomalie rilevate.

I medesimi dati ed elementi saranno resi disponibili anche alla Guardia di finanza, per la programmazione della propria attività ispettiva ed inquirente, tramite strumenti informatici.

Il menzionato Provvedimento ricorda, altresì, che i contribuenti, i quali non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2021, possono regolarizzare la loro posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2022 (quindi entro il 29 luglio 2022), con il versamento delle sanzioni ridotte nella misura di 1/10 del minimo, come previsto dall’art. 13, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 472/97.

Anche i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2021 senza il quadro VE possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, presentando una dichiarazione integrativa, con la riduzione delle sanzioni nella misura di 1/9 del minimo, come previsto dal citato art. 13, comma 1, lett. a-bis), del D. Lgs. n.472/97.

Tale comportamento “operoso” potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità, ai sensi degli articoli  36-bis  e 36-ter del DPR n. 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR n.633/72 (Decreto IVA).

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