L’Agenzia delle Entrate, cn la Risposta ad interpello n. 355/2022, torna a fornire chiarimenti in merito al momento di effettuazione dell’investimento ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa dell’Iper ammortamento.
Il momento di "effettuazione" dell'investimento
L'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Nel caso specifico, l’istante richiede chiarimenti poiché emerge che dopo la consegna del bene, i fornitori sono tenuti ad effettuare ulteriori adempimenti riguardanti, ad esempio, lo svolgimento di test meccanici e di funzionamento nonché l'avvio del macchinario e lo svolgimento di test di prestazione.
L’istante ritiene che – viste le obbligazioni contrattuali del venditore (test) – il momento di effettuazione dell'investimento coincida con l’ultimazione ed il superamento dei test di performance una volta che risulti confermato il raggiungimento dei valori garantiti di performance.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli ulteriori adempimenti, sopra descritti, costituiscano soltanto delle prestazioni "accessorie" alla prestazione principale ossia la fornitura dei macchinari e dunque, tali ulteriori attività non assumono un rilievo essenziale ai fini del completo adempimento degli obblighi contrattuali.
Per tali ragiorni, l’Amministrazione finanziaria precisa che - ai fini dell'individuazione del momento di "effettuazione" dell'investimento, determinante per "incardinare" il bene nella corretta disciplina agevolativa – nel caso analizzato risulta decisiva la "consegna" del bene mobile ai sensi dell'art. 109, comma 2, del TUIR.
Si ricorda che...
Nella Circolare n. 4/E/2017, redatta congiuntamente dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina dell'iper ammortamento di cui all'art. 1, commi 9-13, della Legge n. 232/2016 che, in quanto compatibili, risultano estendibili anche alla nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.