 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
Home
News
Decreto semplificazioni – differimento termine per la dichiarazione imu anno 2021

News

Disposizioni in genere
torna alle news

Decreto semplificazioni – differimento termine per la dichiarazione imu anno 2021

giovedì, 23 giugno 2022

Sulla G.U. n. 143 del 21 giugno 2022, è stato pubblicato il D.L. 21 giugno  2022, n. 73 (c.d. decreto Semplificazion), recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, in vigore dal 22 giugno 2022, che modifica – tra l’altro - il calendario fiscale, proroga la dichiarazione degli aiuti di Stato introdotti per contrastare la pandemia economica, ridetermina le scadenze per l'invio dei modelli INTRASTAT e della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e abroga dal periodo d'imposta 2022 il regime delle perdite sistematiche.

 

Vicende IMU

In particolare, il decreto Semplificazioni la dichiarazione IMU introdotta dal D.Lgs. n. 23/2011, applicata transitoriamente dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (legge n. 214/2011) e confermata dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

Si ricorda al riguardo che il comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, ha statuito che a decorrere dall'anno 2020, la IUC di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI; l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

A norma del comma 769, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del MEF, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Il D.L. n. 73/2022

L’art. 35 del D.L. n. 73/2022, dispone che “Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022.”.

La citata disposizione del decreto Semplificazioni stabilisce in equivocamente soltanto che il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU relativa all’anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022 e non anche il termine previsto dal successivo comma 770.

In sostanza, il differimento al 31 dicembre 2022 riguarda il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022, relativa agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021 e alle variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU per il 2021.

Nessuna proroga, invece, è stata prevista con riguardo agli enti non commerciali per i quali il termine di presentazione della dichiarazione rimane fermo al 30 giugno, come previsto dal comma 759, lett. g)(immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992,  destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attivita' previste nella medesima lett. i)).

Trattasi nello specifico degli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge n. 222/1985.

In conclusione, quindi, coloro che hanno immobili su cui sono intervenute modifiche che richiedono la presentazione della dichiarazione IMU, quest’anno hanno tempo fino al 31 dicembre per presentarla.

Con ogni probabilità, il differimento per la presentazione della dichiarazione è dovuto al fatto che è in via di perfezionamento il nuovo modello di dichiarazione IMU.

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati