L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti circa la comunicazione relativa all’impiego di lavoratori in distacco nell'ambito di un contratto di rete, nonché relativamente all’utilizzo della modulistica di cui al D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021 nelle ipotesi in cui operi una rete con soggettività giuridica.
Comunicazione Unirete e lavoratori in distacco
A far data dal 23 febbraio 2022, le imprese aderenti ad un contratto di rete devono effettuare le comunicazioni obbligatorie utilizzando il modello “Unirete” per il tramite di un soggetto individuato (l’impresa referente) nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti.
La novità è stata introdotta dal DM n. 205 del 29 ottobre 2021, con il quale sono state definite le modalità operative delle comunicazioni telematiche di inizio, di distacco, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità per il tramite del modello “Unirete”.
Al riguardo, si pone il tema se l’utilizzo della modulistica Unirete operi limitatamente ai soli rapporti di lavoro in regime di codatorialità, oppure interessi anche i lavoratori in semplice distacco nell'ambito di un contratto di rete tra imprese.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 1229 del 16/06/2022, ritiene che le imprese della rete debbano utilizzare il modello Unirete sia per i distacchi intra-rete sia fuori dalla rete, ma sempre ed esclusivamente in relazione a lavoratori in regime di codatorialità. Non va utilizzato nel caso in cui il distacco coinvolga lavoratori non in codatorialità, poiché in tal caso deve essere utilizzato il modello Unilav tradizionale.
Rete “soggetto”
Nel momento in cui le aziende retiste vogliono creare, con la rete, un autonomo soggetto giuridico, diverso rispetto alle imprese contraenti, possono far acquisire soggettività giuridica alla rete, definita “rete soggetto”
La “rete soggetto”, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria, ha la facoltà di assumere direttamente i propri dipendenti da impiegare nella realizzazione degli obiettivi prefissati nel programma di rete.
È stato quindi chiesto se rispetto ai dipendenti della stessa, ove vengano occupati presso le imprese retiste, debba effettuarsi la comunicazione attraverso il modello Unirete.
In proposito, si ritiene che la “messa a fattor comune” dei dipendenti nell’ambito di una rete-soggetto sia consentita laddove le parti contraenti abbiano scelto di aderire al regime di codatorialità nella gestione dei rapporti di lavoro; ciò in quanto l’art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003 non condiziona l’ammissibilità del regime di codatorialità alla natura giuridica della rete.
Di conseguenza, non essendovi una esplicita esclusione normativa, le aziende in rete potranno impiegare i lavoratori in forza ad una rete soggetto, come pure i dipendenti delle altre imprese retiste, purché abbiano sottoscritto un accordo di codatorialità, previsto e regolamentato nel contratto di rete.
In tale ipotesi, come per la rete-contratto (modello contrattuale puro), sarà necessario ottemperare agli obblighi di comunicazione tramite il modello Unirete, nei termini e con le modalità di cui al D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021 e secondo le indicazioni operative fornite con la nota prot. n. 315 del 22 febbraio 2022 tenendo altresì conto, per quanto concerne l’individuazione dell’impresa di riferimento ai fini dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, dei criteri fissati all’art. 3 del D.M..