Il Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022, al Capo III, detta le regole per l’accesso all’agevolazione relativamente all’acquisto o acquisizione anche mediante leasing di beni strumentali nuovi, investimenti 4.0 e investimenti green di cui al Decreto Legge n. 69/2013 previsto in favore delle micro e piccole imprese (come classificate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e al decreto MiSE del 18 aprile 2005) che effettuano investimenti innovativi in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e che hanno sede legale o un’unità locale in tali Regioni.
L’articolo 1, comma 226, della Legge di bilancio 2020, infatti, oltre ad incrementare l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, ha previsto che la maggiorazione del 30 per cento del contributo stabilita dall'articolo 1, comma 56, della legge n. 232 del 2016, a fronte della realizzazione di investimenti per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, sia elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per la misura di cui al medesimo comma 226 (nel seguito, “Nuova Sabatini Sud”).
Il Decreto interministeriale del 22 aprile 2022 contiene dunque le regole attuative di questa specifica misura.
Cosa prevede l’agevolazione
L’agevolazione consente di finanziare con un contributo in conto impianti pari all’ammontare complessivo degli interessi, calcolati, in via convenzionale, ad un tasso d’interesse annuo pari al 5.5 %, investimenti nelle seguenti linee di intervento:
- investimenti in beni strumentali nuovi [acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, nonché di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale];
- investimenti 4.0 [acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016];
- investimenti green [acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi];
- investimenti in beni strumentali e investimenti riconducibili a una o entrambe le tipologie di cui alle precedenti lettere b) e c).
La concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia.
In sede di prima applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 226, della legge n. 160/2019, possono essere finanziati programmi di investimenti 4.0 nel limite complessivo di 60 milioni di euro, proporzionalmente ripartiti, rispetto agli stanziamenti di cui al predetto comma 226, dal 2020 al 2025.
Per essere finanziati, gli investimenti devono essere destinati alla sede legale o ad un’unità locale già esistente o ad una nuova unità locale dell’impresa, localizzata nelle Regioni del Mezzogiorno. I programmi non possono essere frazionati su più sedi dell’impresa.
Spese ammissibili
Sono ammesse all’agevolazione le spese relative all’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica, che siano strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi suindicati.
I beni acquistati o acquisiti in leasing devono:
- essere ad uso produttivo e strumentali all’attività svolta dall’impresa;
- essere ubicati presso l’unità produttiva dell’impresa in cui è realizzato l’investimento;
- essere capitalizzati e iscritti in bilancio nell’attivo dello Stato patrimoniale per almeno 3 anni, fatta eccezione per le immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario.
I programmi di investimento devono possedere le caratteristiche previste dal Decreto in esame (art. 9), ad esempio deve trattarsi di investimenti che, considerati singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano autonomia funzionale; non è ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Non sono, in ogni caso, ammissibili i programmi concernenti l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.
Si prevede che le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, nonché le imprese agricole che adottano il regime contabile e di tassazione speciale previsto dalla legge, ai fini dell’identificazione dei beni acquistati, devono trasmettere una apposita DSAN resa dal legale rappresentante dell’impresa, da tenere agli atti dell’impresa stessa, redatta con le modalità successivamente indicate dal Ministero.
Nuova sabatini Sud. Come fare domanda
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni verranno indicati in un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che verrà pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il medesimo provvedimento verranno, altresì, definiti gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento.
L’impresa in possesso dei requisiti dovrà compilare la domanda di agevolazione, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma Nuova Sabatini Sud, previo accreditamento sulla stessa. Terminata la fase di compilazione dell’istanza, successivamente alle verifiche di esattezza dei dati trasmessi la piattaforma Nuova Sabatini Sud consentirà all’impresa proponente la generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati previsti nello schema fornito, che dovrà essere inoltrato al Ministero tramite la medesima piattaforma. Le domande di agevolazione trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.
La piattaforma Nuova Sabatini Sud, previa verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione nonché dei requisiti dell’impresa proponente anche sulla base delle dichiarazioni rese, rilascia un codice identificativo per ogni domanda di agevolazione
correttamente trasmessa dall’impresa proponente, che ha un periodo di validità temporale di sessanta giorni.
Ai fini del perfezionamento della domanda di agevolazione, l’impresa proponente dovrà individuare un soggetto finanziatore che, previo accesso alla piattaforma Nuova Sabatini Sud, successivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa come micro o piccola impresa procederà a confermare il finanziamento, abbinandolo al codice identificativo della domanda comunicato dall’impresa al medesimo soggetto finanziatore.
La conferma del finanziamento avverrà previa positiva verifica della disponibilità delle risorse finanziarie, con contestuale vincolo dell’importo dell’agevolazione associato all’istanza di agevolazione. Qualora la conferma del finanziamento non avvenga nel periodo di validità temporale di sessanta giorni del codice identificativo della domanda
o qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per coprire integralmente l’importo del contributo richiesto, l’istanza decade.
Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di avvenuta conferma del finanziamento, il soggetto finanziatore dovrà adottare la delibera di finanziamento abbinata al codice identificativo della domanda ed entro dieci giorni da tale termine trasmetterla, attraverso la procedura
disponibile nella piattaforma Nuova Sabatini Sud, al Ministero. Ad avvenuta trasmissione della delibera di finanziamento, la domanda di accesso alle agevolazioni si intende perfezionata e viene presa in carico dal Ministero.
In sede di delibera del finanziamento, il soggetto finanziatore potrà ridurre
l’importo del finanziamento e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in sede di domanda, in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria stessa.
Come sarà erogato il contributo
L’erogazione del contributo è subordinata alla trasmissione da parte
dell’impresa beneficiaria di una specifica richiesta al Ministero, attraverso la piattaforma Nuova Sabatini Sud, entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine previsto per la conclusione dell’investimento di cui all’articolo 9, comma 10 del Decreto in esame, successivamente al pagamento a saldo da parte dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento. Il mancato rispetto di tali termine e condizioni determina la revoca dell’agevolazione.
La richiesta di erogazione del contributo deve essere formalizzata attraverso la trasmissione di un’apposita DSAN redatta secondo lo schema che verrà definito con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese attestante l’articolazione ed il completamento del programma nei termini indicati all’articolo 9, comma 10 del decreto.
Il Ministero, ricevuta la richiesta di erogazione, procederà, entro novanta giorni, ad erogare il contributo in un’unica soluzione all’impresa beneficiaria, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa, sulla base delle dichiarazioni prodotte dall’impresa beneficiaria in merito alla realizzazione dell’investimento, previa verifica della
completezza della documentazione inviata dall’impresa e acquisite, anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilità con banche dati esterne, le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici. Le eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti interrompono i termini per l’erogazione del contributo, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
Qualora l’investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento, il Ministero provvede a rideterminare, a conclusione dell’investimento, le agevolazioni calcolate nel provvedimento di concessione del contributo.