Se un bene viene eliminato volontariamente dal processo produttivo non si può fruire della maggiorazione relativa al super ammortamento. Le eventuali quote non dedotte della maggiorazione non possono essere fruite dopo la cessazione del rapporto contrattuale e l'eliminazione del bene dal processo produttivo.
E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n. 317 del 31 maggio 2022.
Il caso analizzato fa riferimento ad una situazione in cui il soggetto beneficiario dell'agevolazione estromette volontariamente (e anticipatamente rispetto al periodo di fruizione previsto) i beni agevolati dal regime d'impresa.
L'istituto del Super ammortamento è stato introdotto dall’art. 1, c.91-94 e 97, della Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) con l’obiettivo di agevolare le imprese e i lavoratori autonomi riconoscendo la maggiorazione del 40% - con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili ai fini delle imposte sui redditi - del costo di acquisizione degli investimenti in "beni materiali strumentali nuovi" effettuati nel lasso temporale
La disciplina è stata prorogata – con modifiche - diverse volte nel corso degli anni, fino ad evolversi nell’attuale “Credito di imposta per beni strumentali nuovi”.
La maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita, per quanto riguarda l'ammortamento dei beni di cui agli articoli 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del TUIR.
A tal riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che se il beneficiario procede all’estromissione volontaria del bene dal processo produttivo non può fruire delle quote residue non dedotte della maggiorazione relativa all’agevolazione. Diverso è il caso, trattato in un altro documento di prassi (Circolare 9/E/2021), di furto del bene agevolato che non costituisce causa di rideterminazione dell'agevolazione, poiché si dà rilevanza alla volontarietà della scelta del beneficiario e che quindi, nel caso di furto del bene oggetto di investimento, la fuoriuscita del bene dal regime di impresa o dall'esercizio dell'attività di arti e professioni si considera indipendente dalla volontà del beneficiario.