Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2022, serie generale n. 121, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 marzo 2022, n. 55, che individua la disciplina sulla comunicazione, l’accesso e la consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.
Si tratta di un regolamento finalizzato a prevenire l'uso del sistema finanziario per scopi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, adottato con parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali e del Consiglio di Stato (adunanza del 23 novembre 2021) da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche, che regolamenta:
- la comunicazione all'ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese;
- l’ accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi;
- i diritti di segreteria dovuti dai soggetti diversi dalle Autorità;
- le garanzie circa la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.
Modalità e termini della comunicazione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva
Il regolamento stabilisce che gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private, nonché il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini, sono tenuti a comunicare all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese, nonché eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione.
Gli stessi soggetti devono confermare annualmente i dati e le informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma.
Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni viene rilasciata contestuale ricevuta.
I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.
Per tutte le comunicazioni suindicate può essere utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa adottato con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2009.
Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico verranno adottate le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa.
Entro sessanta giorni decorrenti dal 9 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto del MEF in esame) verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Le comunicazioni dei dati e delle informazioni dovranno essere effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del suddetto provvedimento.
Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, costituite in data successiva alla data di emanazione del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l’operatività del sistema, dovranno effettuare la comunicazione sulla titolarità effettiva entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. Medesimo discorso vale per i trust e gli istituti giuridici affini costituiti dopo la data del decreto del MISE.
Tutti i termini di cui innanzi sono perentori.
Quali dati comunicare al Registro sulla titolarità effettiva
La comunicazione, avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:
- i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalita' giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;
- in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica devono comunicare: (i) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio; (ii) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto (i), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
- in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: (i) la denominazione dell'ente; (ii) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente; (iii) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: (i) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine; (ii) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;
- l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonchè l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualita' di controinteressato;
- la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilita' e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsita' degli atti e delle dichiarazioni rese.
Alla Camera di commercio territorialmente competente è demandato il compito di provvedere alla verifica del rispetto delle regole tecniche e di quelle specifiche del formato elettronico; ad accertare e contestare la violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile, nonchè ad effettuare i controlli sulle autodichiarazioni, ai sensi del TUDA.
Accesso alle informazioni contenute nel Registro sulla titolarità effettiva
Possono accedere alle informazioni e ai dati contenuti nel Registro sulla titolarità effettiva:
- il Ministero dell'economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l’Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto mediante il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza limitazioni;
- la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- l’autorità giudiziaria, conformemente ai compiti assegnati dalla legge;
- le autorità incaricate del contrasto dell’evasione fiscale.
Le modalità tecniche e operative dell'accesso al registro da parte delle autorità pubbliche verranno disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità con Unioncamere e il gestore. Tali convenzioni regoleranno le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa al sistema informatico del gestore nonche' le modalita' di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorita' dei propri operatori abilitati all'accesso. Il sistema informatico preposto al Registro consente, attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identita' digitale dei soggetti abilitati all'accesso.
Accesso al Registro sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti obbligati
I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto antiriciclaggio, previo accreditamento, potranno accedere alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio.
Il soggetto obbligato, per accedere al registro, deve presentare apposita richiesta di accreditamento alla Camera di commercio territorialmente competente. Tale richiesta deve contenere:
- l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;
- i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
- l'indicazione dell'autorita' di vigilanza competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del medesimo decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio;
- la finalita' dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.
Il soggetto obbligato viene informato dell’avvenuto accreditamento a mezzo posta elettronica certificata; l’accreditamento consente l'accesso al Registro per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso. Le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione devono essere comunicati dal soggetto obbligato entro dieci giorni.
I soggetti obbligati accreditati hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarita' effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio. Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorita' abilitate all'accesso, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.
La richiesta di accreditamento, la comunicazione, le segnalazioni di difformità potranno essere eseguite mediante apposito sistema informatico.
Ferma restando la responsabilita' per il rispetto della finalita' della consultazione, ottenuto l'accreditamenteo, è possibile indicare delegati all'accesso incardinati nella propria organizzazione.
Accesso al Registro sulla titolarità effettiva da parte di altri soggetti
I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese, sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni.
Il pubblico potrà accedere al nome, al cognome, al mese e all'anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo e alle condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20 del decreto antiriciclaggio.
I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini al trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale e presenti nella sezione speciale del registro delle imprese, sono accessibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata all'accesso ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo, del decreto antiriciclaggio, sulla base della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, che attesti la sussistenza dei presupposti di cui alla medesima lettera d-bis), primo e secondo periodo. Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata. In mancanza di comunicazione entro il termine suindicato, l'accesso si intende respinto.
Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, verranno individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per l'istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l'accesso alle stesse.
Sono tenuti al versamento dei diritti di segreteria:
- la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni;
- l'accesso al Registro da parte dei soggetti obbligati;
- l'accesso al Registro da parte del pubblico;
- l'accesso di qualunque persona fisica e giuridica, compresa quella portatrice di interessi diffusi.
I modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva verranno adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Rapporti con l'Agenzia dell'entrate e con gli Uffici territoriali del Governo
Secondo quanto previsto dal decreto del MEF, l'Agenzia delle Entrate e gli Uffici territoriali del Governo devono fornire a Unioncamere e al gestore del sistema informatico le anagrafiche, comprensive di codici fiscali, delle persone giuridiche di diritto privato, dei trust e degli istituti giuridici affini, di cui siano in possesso in forza degli adempimenti prescritti dall'ordinamento vigente.
Le modalità attuative della fornitura dei dati verranno regolate da apposite convenzioni, stipulate tra Unioncamere, gli Uffici territoriali del Governo e l'Agenzia delle entrate, in ragione delle rispettive competenze.