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Registro del titolare effettivo. Come e quando comunicare dati e informazioni. Decreto in Gazzetta

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Registro del titolare effettivo. Come e quando comunicare dati e informazioni. Decreto in Gazzetta

giovedì, 26 maggio 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2022, serie generale n. 121, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 marzo 2022, n. 55, che individua la disciplina sulla comunicazione, l’accesso e la consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.


Si tratta di un regolamento finalizzato a prevenire l'uso   del   sistema finanziario per scopi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, adottato con parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali e del Consiglio di Stato (adunanza del 23 novembre 2021) da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche, che regolamenta:

  1. la comunicazione all'ufficio  del  registro  delle imprese dei dati  e  delle  informazioni  relativi  alla  titolarità effettiva di imprese dotate di  personalità  giuridica,  di  persone giuridiche  private,  di  trust  produttivi  di   effetti   giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per  la loro iscrizione  e  conservazione  nella  sezione  autonoma  e  nella sezione speciale del registro delle imprese;
  2. l’ accesso ai dati e  alle  informazioni  da  parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di  qualunque persona  fisica  o  giuridica,  ivi  compresa  quella  portatrice  di interessi diffusi;
  3. i diritti  di  segreteria dovuti dai soggetti diversi dalle Autorità;
  4. le garanzie circa la sicurezza del trattamento dei  dati  e  delle informazioni.


Modalità e termini della comunicazione, variazione  e  conferma  dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva
 
Il regolamento stabilisce che gli amministratori  delle  imprese  dotate   di   personalità giuridica e il fondatore, ove in  vita,  oppure  i  soggetti  cui  è attribuita la  rappresentanza  e  l'amministrazione  delle   persone giuridiche private, nonché il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini, sono tenuti a comunicare all'ufficio del registro delle  imprese della Camera di commercio territorialmente competente  i  dati  e  le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai  sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto  antiriciclaggio,  per  la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma  del  registro delle imprese, nonché eventuali variazioni dei dati e delle informazioni  relativi  alla  titolarità  effettiva, entro  trenta  giorni  dal  compimento  dell'atto  che  dà  luogo  a variazione.


Gli stessi soggetti devono confermare  annualmente  i  dati e le informazioni, entro dodici  mesi  dalla  data  della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma.


Le imprese dotate di  personalità  giuridica possono  effettuare  la  conferma  contestualmente  al  deposito  del bilancio. Delle  avvenute  comunicazioni  viene rilasciata  contestuale ricevuta.


I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva  sono  resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.


Per tutte le comunicazioni suindicate può essere utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa adottato con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo  economico  del  19 novembre 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  282  del  3 dicembre 2009.


Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico verranno adottate le specifiche tecniche del formato  elettronico  della comunicazione  unica   d'impresa.


Entro sessanta giorni  decorrenti dal 9 giugno 2022 (data  di  entrata  in  vigore  del decreto del MEF in esame) verrà pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  il provvedimento del Ministero  dello  sviluppo  economico  che  attesta l'operatività  del  sistema  di  comunicazione  dei  dati  e   delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Le comunicazioni dei dati e delle informazioni dovranno essere effettuate  entro  i sessanta giorni successivi alla pubblicazione  del suddetto provvedimento.


Le  imprese  dotate  di  personalità  giuridica  e  le  persone giuridiche private, costituite in data successiva alla data  di emanazione del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l’operatività del sistema, dovranno effettuare la comunicazione sulla titolarità effettiva  entro  trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. Medesimo discorso vale per i trust  e  gli istituti giuridici affini costituiti dopo la data del decreto del MISE.


Tutti i termini di cui innanzi sono perentori.


Quali dati comunicare al Registro sulla titolarità effettiva


La comunicazione, avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:

  1. i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi  2, 3  e  5,  del  decreto  antiriciclaggio  per  le  imprese  dotate  di personalita'  giuridica,  dell'articolo  20,  comma  4,  del  decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo  22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;
  2. in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica devono comunicare: (i) l'entità della  partecipazione  al  capitale  dell'ente  da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio; (ii) ove il titolare  effettivo  non  sia  individuato  in  forza dell'entità della partecipazione di cui al punto (i), le modalità di esercizio del controllo  ovvero,  in  ultima  istanza,  i  poteri  di rappresentanza  legale,  amministrazione   o   direzione   dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo,  ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
  3. in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di  eventuali successive variazioni: (i) la denominazione dell'ente; (ii) la sede legale e, ove diversa  da  quella  legale,  la  sede amministrativa dell'ente; (iii) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  4. in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a),  relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: (i) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine; (ii) la data, il luogo e gli estremi  dell'atto  di  costituzione del trust o dell'istituto giuridico;
  5. l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione  dell'accesso  alle  informazioni  sulla  titolarita' effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2,  lettera  f),  secondo periodo, e comma  4,  lettera  d-bis),  terzo  periodo,  del  decreto antiriciclaggio, nonchè  l'indicazione  di  un  indirizzo  di  posta elettronica per ricevere le  comunicazioni  di  cui  all'articolo  7, comma 3, nella qualita' di controinteressato;
  6. la dichiarazione, ai  sensi  dell'articolo  48  del  TUDA,  di responsabilita' e consapevolezza in  ordine  alle  sanzioni  previste dalla legislazione penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia  di falsita' degli atti e delle dichiarazioni rese.


Alla Camera  di  commercio  territorialmente  competente  è demandato il compito di provvedere alla verifica del rispetto delle  regole  tecniche  e  di  quelle specifiche  del   formato   elettronico; ad accertare e contestare la  violazione  dell'obbligo di comunicazione dei dati  e  delle  informazioni  sulla  titolarità effettiva, e all'irrogazione della relativa  sanzione  amministrativa, ai  sensi  dell'articolo  2630  del   codice   civile, nonchè  ad effettuare i  controlli sulle autodichiarazioni, ai sensi del TUDA.


Accesso alle informazioni contenute nel Registro sulla titolarità effettiva

 

Possono accedere alle informazioni e ai dati contenuti nel Registro sulla titolarità effettiva:

  • il Ministero dell'economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l’Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto mediante il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza limitazioni;
  • la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
  • l’autorità giudiziaria, conformemente ai compiti assegnati dalla legge;
  • le autorità incaricate del contrasto dell’evasione fiscale.

Le modalità tecniche e operative dell'accesso al registro da parte delle autorità pubbliche verranno disciplinate con apposita convenzione sottoscritta  da  ciascuna autorità con  Unioncamere  e  il  gestore.  Tali convenzioni  regoleranno  le  modalità  uniformi  di  attivazione   del collegamento via web o tramite cooperazione  applicativa  al  sistema informatico del gestore  nonche'  le  modalita'  di  identificazione, modifica e  revoca  da  parte  dell'autorita'  dei  propri  operatori abilitati all'accesso. Il sistema informatico preposto al Registro consente, attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo 2005,  n.  82,  la  verifica  dell'identita'  digitale  dei  soggetti abilitati all'accesso.


Accesso al Registro sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti obbligati


I soggetti  obbligati  di  cui  all'articolo  3  del   decreto antiriciclaggio,  previo  accreditamento,   potranno accedere   alla   sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese,  per  la consultazione  dei  dati  e  delle  informazioni  sulla   titolarità effettiva  a  supporto  degli  adempimenti   concernenti   l'adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio.

Il soggetto obbligato, per accedere al registro, deve presentare apposita  richiesta  di  accreditamento  alla Camera  di  commercio  territorialmente  competente. Tale richiesta deve contenere:

  1. l'appartenenza del richiedente ad una o più  delle  categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;
  2. i propri dati identificativi, compreso  l'indirizzo  di  posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel  caso di persona giuridica;
  3. l'indicazione dell'autorita' di vigilanza  competente  di  cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)  del  decreto  antiriciclaggio  o dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo  1,  comma 2,  lettera  a)  del  medesimo  decreto  e,  se  del   caso,   delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo  1, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio;
  4. la finalita' dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarita'  effettiva  a  supporto  degli  adempimenti  di  adeguata verifica della clientela.


Il soggetto obbligato viene informato dell’avvenuto accreditamento a mezzo posta elettronica certificata; l’accreditamento consente  l'accesso  al Registro per  due  anni, decorrenti dalla data  del  primo  accreditamento  o  da  quella  del rinnovo espresso dello stesso. Le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione devono essere comunicati  dal  soggetto obbligato entro dieci giorni.

I soggetti obbligati accreditati hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente  alla Camera  di  commercio  territorialmente   competente   le   eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarita' effettiva  ottenute per effetto  della  consultazione  della  sezione  autonoma  e  della sezione speciale del registro delle imprese  e  quelle  acquisite  in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto  antiriciclaggio.  Le  segnalazioni  acquisite  sono consultabili da parte delle autorita' abilitate  all'accesso, garantendo,  in  ogni  caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.

La richiesta di accreditamento, la comunicazione, le segnalazioni di difformità potranno essere eseguite mediante apposito sistema informatico.

Ferma   restando   la responsabilita' per il rispetto della finalita'  della  consultazione, ottenuto l'accreditamenteo, è possibile indicare delegati all'accesso  incardinati nella propria organizzazione.


Accesso al Registro sulla titolarità effettiva da parte di altri soggetti
 

I dati e le  informazioni  sulla  titolarita'  effettiva  delle imprese dotate di personalita' giuridica e delle  persone  giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle  imprese, sono accessibili al pubblico a richiesta e senza  limitazioni.


Il pubblico potrà accedere al nome, al  cognome,  al  mese  e  all'anno  di nascita, al  paese  di  residenza  e  alla  cittadinanza  del  titolare effettivo e alle  condizioni  da  cui  deriva  lo  status  di  titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20 del decreto antiriciclaggio.


I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini al trust tenuti all'iscrizione  nella sezione speciale e  presenti nella  sezione  speciale  del  registro  delle  imprese,  sono   accessibili a qualunque persona  fisica  o  giuridica,  ivi  compresa quella  portatrice  di  interessi  diffusi,   che   sia   legittimata all'accesso ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo, del  decreto  antiriciclaggio,  sulla  base  della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, che  attesti  la  sussistenza  dei presupposti di cui alla medesima  lettera  d-bis),  primo  e  secondo periodo. Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la  Camera di  commercio  territorialmente  competente  consente   l'accesso   o comunica  il  diniego  motivato  al  richiedente,   a   mezzo   posta elettronica  certificata.  In  mancanza  di  comunicazione  entro  il termine suindicato, l'accesso si intende respinto.


Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati
 

Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  e  dell'articolo  24  del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, verranno individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci  e  gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio  per  l'istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale  del  registro  delle imprese e l'accesso alle stesse.

Sono tenuti al versamento dei diritti di  segreteria:

  1. la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni;
  2. l'accesso al Registro da parte dei soggetti obbligati;
  3. l'accesso al Registro da parte del pubblico;
  4. l'accesso di qualunque persona fisica  e  giuridica,  compresa quella portatrice di interessi diffusi.

I modelli per il rilascio di certificati e copie anche  digitali relativi alle informazioni sulla titolarità  effettiva  verranno adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.


Rapporti con l'Agenzia dell'entrate e con gli Uffici territoriali del Governo
 

Secondo quanto previsto dal decreto del MEF, l'Agenzia delle Entrate e gli Uffici  territoriali  del  Governo devono fornire a Unioncamere e al gestore del sistema informatico le anagrafiche, comprensive  di codici fiscali, delle persone  giuridiche  di  diritto  privato,  dei trust e degli istituti giuridici affini, di cui siano in possesso  in forza degli adempimenti prescritti dall'ordinamento vigente.
Le  modalità  attuative  della   fornitura   dei   dati   verranno regolate da apposite convenzioni, stipulate tra Unioncamere, gli Uffici territoriali del Governo e l'Agenzia delle entrate, in ragione delle rispettive competenze.

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