Quando i lavoratori, licenziati per cambi di appalto, vengono assunti presso altri datori di lavoro – in base a clausole contrattuali che garantiscono la continuità del posto di lavoro – l’azienda non deve pagare il contributo di licenziamento. Lo stesso accade nel caso in cui ci sia una interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, in quanto è stata completata l’attività e perciò chiude il cantiere.
Questa norma, valida inizialmente per il triennio 2013-2015, è stata ampliata dalla legge n. 21/2016 anche all’anno 2016. E ora, tramite una interpretazione ministeriale, per supplire allo sfalsamento dei tempi, l’esclusione viene riconosciuta anche ai datori di lavoro che hanno operato licenziamenti nel periodo 1° gennaio-26 febbraio 2016, anche se la citata legge è entrata in vigore dal 27 febbraio.
Su questa materia, analoga risoluzione va presa per il personale delle aziende di distribuzione del gas naturale nei casi di sostituzione del soggetto gestore del servizio di distribuzione. Il Ministero del lavoro ha ricordato che quando si verifica un passaggio diretto e immediato di personale alle dipendenze del gestore subentrante, viene meno il presupposto fondamentale per il riconoscimento della prestazione INPS Naspi (in quanto non c’è lo stato di disoccupazione involontaria), con la con conseguente esclusione dall’obbligo di versamento del contributo di licenziamento.
Infatti la legge obbliga il datore di lavoro a corrispondere il citato contributo“nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione.
In base a ciò, l’INPS comunica le istruzioni operative per compilare il flusso UniEmens. Nei casi in cui le aziende abbiano pagato il contributo, non dovuto, per il periodo dal 1° gennaio al 24 ottobre 2016, i datori di lavoro possono recuperare le somme attraverso la procedura delle regolarizzazioni UniEmens. Analoga procedura va utilizzata dai datori di lavoro per il recupero del contributo di licenziamento eventualmente già versato, ma non dovuto, in relazione alle risoluzioni di rapporti di lavoro.

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Contributo di licenziamento non dovuto nel cambio di appalto
lunedì, 14 novembre 2016