Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2021 n. 153000 sono stati definiti i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e a ridurre il consumo di contenitori di plastica.
Tramite la trasmissione telematica del modello per la “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” si poteva comunicare tra il 1° ed il 28 febbraio 2022 le spese sostenute nell’anno 2021 (le spese che si sosterranno nel 2022 andranno comunicate entro il mese di febbraio del 2023).
La legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), infatti, ha previsto all’art.1, commi 1087 - 1089, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Soggetti beneficiari
- persone fisiche;
- soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti.
Ai fini dell’imputazione di tali spese occorre fare riferimento:
- per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata, che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’art.18 del DPR n.600/1973, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
- per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza.
- per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Il credito d’imposta deve essere utilizzato dai beneficiari, fino all’importo massimo fruibile, con le seguenti modalità:
- le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo lo utilizzeranno nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo ovvero in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n.241/1997;
- gli altri soggetti beneficiari lo utilizzeranno esclusivamente in compensazione ai sensi del citato art.17 del D. Lgs. n.241/1997.
Con il Provvedimento n. 2022/102326 è stata definita la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile che è pari al 30,3745% (Attenzione: percentuale valida per le pratiche già presentate relative alle spese sostenute nel 2021; per le spese 2022 verrà emanato il prossimo anno un apposito Provvedimento con la definizione della nuova percentuale); tale percentuale è stata stabilita tenuto conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 1° febbraio 2022 al 28 febbraio 2022, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è risultato pari a 16.461.141 euro, a fronte di 5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.
Infine, con la Risoluzione n° 17/E del 7 aprile 2022 è stato pubblicato il codice tributo utile per poter utilizzare il suddetto credito d'imposta in compensazione.
Il codice tributo è il seguente:
- 6975: “CREDITO D’IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” (sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”).