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Commercio al dettaglio e fondo per il rilancio delle attività economiche: domande di accesso

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Commercio al dettaglio e fondo per il rilancio delle attività economiche: domande di accesso

lunedì, 04 aprile 2022

Dal prossimo 3 maggio e fino al 24 maggio 2022, i commercianti al dettaglio potranno presentare domanda per accedere ai contributi a fondo perduto previsti per il sostegno delle attività economiche che hanno subìto perdite a causa della crisi dovuta all’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Lo stabilisce il decreto direttoriale adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 24 marzo 2022, con cui si rende operativo il Fondo destinato al rilancio delle suddette attività economiche, che il Decreto Sostegni ter [decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4] ha dotato di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Per beneficiare dei suindicati aiuti economici, è necessario aver conseguito ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.


Cosa è il Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche è stato istituito dal Decreto Sostegni ter (art. 2 del Decreto Legge n. 4/2022) ed è finalizzato a contenere la situazione di crisi economica derivante dall’emergenza Covid-19, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle  imprese che svolgono come attività prevalente il commercio al dettaglio.


Quali sono i requisiti per accedere al contributo a fondo perduto per commercianti al dettaglio 2022

Possono beneficiare della misura le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificata dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Oltre alla diminuzione del fatturato, i commercianti al dettaglio per presentare domanda e accedere al contributo a fondo perduto ad essi destinato, devono possedere i seguenti requisiti:

  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Cosa prevede in dettaglio l’agevolazione per i commercianti del Decreto Sostegni ter

La misura prevede un contributo a fondo perduto da concedere nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
Più in dettaglio, a ciascun soggetto ammesso verrà erogato un contributo a fondo perduto, il cui importo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, secondo la seguente ripartizione:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000;
  • 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

Come presentare domanda per accedere al contributo a fondo perduto per commercianti 2022

Con il decreto direttoriale del 24 marzo 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito le modalità e i termini di presentazione delle domande per accedere al contributo a fondo perduto destinato ai commercianti, fornendo altresì le indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione del contributo suddetto.
Le domande potranno essere presentate attraverso la procedura telematica raggiungibile dall’indirizzo web che sarà, a breve, comunicato sul sito istituzionale del medesimo ministero (www.mise.gov.it) a partire dalle ore 12:00 del prossimo 4 maggio e fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, compilando il modello di istanza allegato al decreto direttoriale.
Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

Per accedere alla procedura, il rappresentante legale dell’impresa richiedente dovrà identificarsi e autenticarsi tramite la Carta nazionale dei servizi di cui articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. CNS).
Previo accesso alla procedura, il rappresentante legale può comunque conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.
Per completare l’istanza online e accedere all’agevolazione, al soggetto istante verrà richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

Nell’istanza si dovrà dichiarare anche:

  1. il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, considerando anche l’importo del contributo richiesto, di cui alla lettera d);
  2. l’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021;
  3. l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. A tal fine, i citati importi, sono determinati dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d’imposta per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nei medesimi periodi;
  4. l’importo del contributo richiesto ai sensi del presente decreto;
  5. l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

Occorrerà, altresì, allegare alla domanda, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, il cui modulo è messo a disposizione nella sezione del sito del Ministero (www.mise.gov.it), dedicata alla misura.
Il decreto del MISE precisa che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate nel medesimo modo di quelle presentate l’ultimo giorno.


Come verrà erogato il beneficio

Il Ministero, scaduto il termine finale per la presentazione delle istanze, procederà ad accertare, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell’istanza, nonché il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.
Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo verranno trasmesse dal Ministero unicamente a mezzo PEC.
Verificata l’assenza del soggetto beneficiario nell’elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cd. “visura Deggendorf” rilasciata dal Registro Nazionale degli Aiuti, il Ministero procederà all’erogazione dell’agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di presentazione dell’istanza.
Nel caso in cui emergano irregolarità nell’ambito dell’attività di verifica, il Ministero provvederà ad erogare l’agevolazione al netto dell’importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

Si fa comunque presente che le agevolazioni di cui si discorre sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.


Controlli successivi

Il Ministero, dopo aver erogato il sostegno, potrà compiere controlli a campione, finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai soggetti beneficiari in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procederà alla revoca delle agevolazioni.

Il MISE si riserva comunque di compiere accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari.

Nel decreto direttoriale, oltre al modello di istanza, vengono messi a disposizione diversi modelli in formato pdf contenenti: (i) gli Oneri informativi, (ii) l’informativa privacy; (iii) la Tabella 1 con le istruzioni per la compilazione della domanda e delle dichiarazioni antimafia; mentre, in formato editabile (doc), si allegano: i modelli  da compilare, in caso di società [DSAN_mod_A; DSAN_mod_C]; [DSAN_mod_B; DSAN_mod_C] per ditta individuale; [DSAN_mod_D; DSAN_mod_C] per consorzi/società consortili.

Gli allegati suindicati, resi disponibili in formato word nella sezione del sito del MISE dedicata alla misura, devono essere trasformati in file pdf e firmati digitalmente, ovvero sottoscritti con firma autografa resa autentica, allegando copia di documento di identità e solo dopo possono essere caricati sulla piattaforma dedicata alla presentazione della domanda.

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