Conflavoro PMI il 28 febbraio 2022, ha siglato il suo CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese Lavanderie, Tintorie ed affini. Il contratto disciplina i rapporti di lavoro tra le Aziende operanti nel settore lavanderie e tintorie e il relativo personale dipendente e la sua validità decorre dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2025.
Campo di applicazione:
Rientrano nel settore artigianato le imprese artigiane così come definite dalla legislazione vigente e tutte quelle che, per la loro organizzazione e struttura, non presentano i requisiti delle imprese industriali come di seguito descritte. Rientrano, altresì, nel settore artigianato le imprese con più sedi che rispettino, per ciascuna di esse, i limiti dimensionali previsti dalla Legge 443/1985. Si fa riferimento al settore industria per le imprese che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
- dispongono di un apposito stabilimento;
- impiegano, per le macchine e le attrezzature, percentuali particolarmente elevate di capitali fissi; - il lavoro è fatto in misura assolutamente preponderante dalle macchine;
- il prodotto consiste in una radicale trasformazione del bene, in quanto la biancheria sporca, per definizione, non è più idonea all’uso per cui è preordinata, mentre le trasformazioni cui è sottoposta nella lavanderia (lavaggio, disinfezione, confezionamento, eccetera) rendono possibile il suo utilizzo;
- presenza di maestranze produttive a prevalente qualifica operaia.
Di seguito la sintesi delle principali novità per gli istituti di carattere economico:
Elemento di garanzia retributiva Art. 25 bis
Le imprese del settore lavanderie industria rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, in assenza di contrattazione aziendale o territoriale o nel caso che la contrattazione aziendale si concludesse senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, corrispondono annualmente l’importo di €230,00 per il 2022 e di €260,00 per il 2023 a tutti i lavoratori a titolo di elemento di garanzia retributiva. Tale importo è omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.
Sanità integrativa Art. 122
Il contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità
Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. Art. 133
Il contributo mensile all’ E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL.
Aumenti retributivi
Settore Industria
Area |
Modulo |
Retribuzione |
Retribuzione |
A - Operativa |
1/Base |
€ 1.390,50 |
€ 1.400,90 |
2/Centrato |
€ 1.622,50 |
€ 1.634,40 |
|
3/Consolidato |
€ 1.707,30 |
€ 1.720,00 |
|
B - Qualificata |
1/Base |
€ 1.739,50 |
€ 1.752,40 |
2/Centrato |
€ 1.821,60 |
€ 1.835,60 |
|
3/Consolidato |
€ 1.979,30 |
€ 1.995,60 |
|
C - Tecnica |
1/Base |
€ 2.050,40 |
€ 2.067,00 |
2/Centrato |
€ 2.293,90 |
€ 2.313,90 |
|
3/Consolidato |
€ 2.648,50 |
€ 2.674,15 |
|
D - Gestionale |
2/Centrato |
€ 2.648,50 |
€ 2.674,15 |
*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad € 130,00 |
La retribuzione tabellare è comprensiva dell’incentivo di modulo.
Settore Artigianato
Inquadramento |
Retribuzione Base |
Primo Livello |
€ 1.240,60 |
Secondo Livello |
€ 1.311,55 |
Terzo Livello |
€ 1.368,20 |
Quarto Livello |
€ 1.426,75 |
Quinto Livello |
€ 1.545,65 |
Sesto Livello |
€ 1.698,75 |
Quadri |
€ 1.821,55 |
*Indennità mensile di funzione di quadro conglobata |