Il Ministero del Turismo, con avviso del 18 febbraio 2022, dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 6 del 29 dicembre 2021, comunica che dalle ore 12:00 del prossimo 4 marzo 2022 e fino alle ore 17:00 del 4 aprile, sul sito di Invitalia sarà attiva la piattaforma per l’inoltro delle domande relative al credito d’imposta destinato ad agenzie di viaggi e tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12.
La misura di agevolazione, introdotta dall’articolo 4 del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riconosce, in favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator, un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025.
Cosa finanzia la misura
Il credito di imposta è riconosciuto in favore di agenzie di viaggio e tour operator che effettuano investimenti nella digitalizzazione; in dettaglio, l’agevolazione è prevista esclusivamente per spese relative a:
- impianti wi-fi;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purche' in grado di garantire gli standard di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
Sono esclusi dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.
E’ possibile utilizzare il suddetto credito d’imposta esclusivamente in compensazione, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quelli di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il credito può essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari; non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L'incentivo spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.
Come compilare la domanda per il credito d’imposta digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator 2022
Le domande per accedere alla misura devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, pena la nullità delle stesse.
La compilazione e l’invio devono essere effettuati dal rappresentante legale del soggetto richiedente, come risulta dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi di commercialisti, revisori legali, consulenti del lavoro, periti ed esperti iscritti nei rispettivi ruoli tenuti dalle camere di commercio, CAF.
Domanda e allegati vanno sottoscritte con firma digitale esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, a pena di nullità.
Il soggetto richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.
Per compilare ed inviare la domanda è necessario:
- accedere sul sito di Invitalia nell’apposita sezione dedicata alla misura, tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
- inserire le informazioni richieste per la compilazione della domanda;
- generare il modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
- caricare il modulo di domanda di agevolazione debitamente compilato e firmlato digitalmente dal legale rappresentante del richiedente;
- inviare la domanda.
La piattaforma on line, dopo aver effettuato l’invio rilascia, l’attestazione di avvenuta presentazione della stessa, che riporta il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice
identificativo.
Entro 60 giorni dalla chiusura della fase di invio delle domande (4 aprile 2022) e fatte salve eventuali richieste di integrazione o chiarimenti, il Ministero del turismo procede alla concessione del credito d’imposta sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato dalla procedura on line.
Come procedere per fruire del credito d’imposta
Anche le richieste di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta devono essere compilate e presentate esclusivamente tramite l’apposita procedura on line.
E anche, in questo caso, la compilazione e l’invio delle richieste di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta sono riservati al rappresentante legale del soggetto richiedente, sebbene, anche qui, è possibile avvalersi dei soggetti abilitati innanzi indicati e, quindi, di commercialisti, revisori legali, CAF, consulenti del lavoro, periti ed esperti.
La richiesta ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario che dovrà essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.
Le date entro le quali potranno essere presentate le richieste di autorizzazione alla fruizione, verranno comunicate con un successivo avviso.
Per la fruizione del credito d’imposta per la digitalizzazione, le agenzie di viaggio e i tour operator, dovranno accedere alla procedura online dedicata tramite Spid, CNS o CIE e allegare alla domanda i seguenti documenti:
- copia delle fatture elettroniche di acquisto dei beni oggetto di agevolazione, individuati nella domanda di concessione, ai sensi dell’articolo 5 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021;
- copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD, accompagnata dall’evidenza della quietanza su conto corrente. Il soggetto beneficiario è tenuto ad effettuare distinti pagamenti per ciascuna delle fatture;
- copia dell’estratto conto da cui risulti l’addebito e che mostri chiaramente l’importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso;
- dichiarazioni liberatorie dei fornitori dei beni agevolati redatta in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, corredate da copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti, attestanti l’integrale pagamento del prezzo di acquisto;
- verbale di consegna o di installazione del bene presso la sede operativa indicata nella domanda di concessione;
- comunicazione della conclusione dell’intervento;
- relazione finale, redatta in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario contenente la descrizione dettagliata delle spese complessivamente sostenute e attestante la piena conformità delle stesse a quanto dichiarato nella domanda di concessione. In caso di non conformità delle spese a quanto dichiarato in sede di concessione, la relazione finale deve contenere la dettagliata e motivata descrizione delle variazioni apportate e preventivamente autorizzate dal Ministero; le variazioni devono avere ad oggetto spese ammissibili ai sensi dell’articolo 5 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021;
- attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale, da cui risulti l’effettività del sostenimento delle spese;
- certificazione di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021.
Il modulo per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta verrà reso disponibile in una fase successiva; nel frattempo, il Ministero del turismo, chiarisce che ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
Per ottenere l’autorizzazione alla spesa, verranno verificati:
- il rispetto dei limiti de minimis;
- la regolare iscrizione nel Registro Imprese;
- che il soggetto beneficiario non sia in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di concordato preventivo ovvero sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- in caso di imprese estere, che la sede operativa in Italia sia già attiva presso il Registro delle imprese;
- la regolarità contributiva (DURC);
- il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana.