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Digitalizzazione agenzie di viaggi e tour operator: via alle domande per il credito d’imposta dal 4 marzo

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Agevolazioni fiscali
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Digitalizzazione agenzie di viaggi e tour operator: via alle domande per il credito d’imposta dal 4 marzo

venerdì, 25 febbraio 2022

Il Ministero del Turismo, con avviso del 18 febbraio 2022, dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 6 del 29 dicembre 2021, comunica che dalle ore 12:00 del prossimo 4 marzo 2022 e fino alle ore 17:00 del 4 aprile, sul sito di Invitalia sarà attiva la piattaforma per l’inoltro delle domande relative al credito d’imposta destinato ad agenzie di viaggi e tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12.


La misura di agevolazione, introdotta dall’articolo 4 del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riconosce, in favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator, un contributo sotto forma di  credito  d'imposta,  nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere  dalla  data di entrata in vigore dello stesso decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e  attività  di  sviluppo  digitale  come  previste dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31  maggio  2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n. 106, fino all'importo massimo complessivo cumulato  di  25.000  euro, nel limite di spesa complessivo di 18  milioni  di  euro  per  l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2023  e  2024,  60 milioni di euro per l'anno 2025.


Cosa finanzia la misura


Il credito  di  imposta  è riconosciuto in favore di agenzie di viaggio e tour operator che effettuano investimenti nella digitalizzazione; in dettaglio, l’agevolazione è prevista esclusivamente per spese relative a:

  1. impianti wi-fi;
  2. siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  3. programmi e sistemi informatici per la vendita  diretta  di servizi e pernottamenti, purche' in grado di garantire  gli  standard di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici  e  privati  e  di  favorire  l'integrazione  fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
  4. spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
  5. servizi di consulenza per  la  comunicazione  e  il  marketing digitale;
  6. strumenti per la promozione digitale  di  proposte  e  offerte innovative in tema di inclusione e di  ospitalità  per  persone  con disabilità;
  7. servizi relativi alla formazione del titolare o del  personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

Sono esclusi dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.


E’ possibile utilizzare il suddetto credito d’imposta esclusivamente in compensazione, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione  dei  limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge  23  dicembre  2000,  n. 388, e quelli di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.  Il  modello  F24  deve   essere   presentato esclusivamente tramite  i  servizi  telematici  offerti  dall'Agenzia delle entrate, pena il  rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  

Il credito può essere ceduto, in tutto o in parte, con  facoltà  di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari  finanziari;  non  concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e  del valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta   regionale   sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'incentivo spetta nel  rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di  cui  al  regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe  previste  per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo  per  le  misure  di aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)  1863  della  Commissione europea  del  19  marzo  2020,  come   integrata   dalle   successive comunicazioni della Commissione.

Come compilare la domanda per il credito d’imposta digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator 2022

Le domande per accedere alla misura devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, pena la nullità delle stesse.

La compilazione e l’invio devono essere effettuati dal rappresentante legale del soggetto richiedente, come risulta dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi di commercialisti, revisori legali, consulenti del lavoro, periti ed esperti iscritti nei rispettivi ruoli tenuti dalle  camere  di  commercio, CAF.

Domanda e allegati vanno sottoscritte con firma digitale esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, a pena di nullità.
Il soggetto richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.


Per compilare ed inviare la domanda è necessario:

  1. accedere sul sito di Invitalia nell’apposita sezione dedicata alla misura, tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
  2. inserire le informazioni richieste per la compilazione della domanda;
  3. generare il modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
  4. caricare il modulo di domanda di agevolazione debitamente compilato e firmlato digitalmente dal legale rappresentante del richiedente;
  5. inviare la domanda.
    


La piattaforma on line, dopo aver effettuato l’invio rilascia, l’attestazione di avvenuta presentazione della stessa, che riporta il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice
identificativo.

Entro 60 giorni dalla chiusura della fase di invio delle domande (4 aprile 2022) e fatte salve eventuali richieste di integrazione o chiarimenti, il Ministero del turismo procede alla concessione del credito d’imposta sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato dalla procedura on line.


Come procedere per fruire del credito d’imposta


Anche le richieste di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta devono essere compilate e presentate esclusivamente tramite l’apposita procedura on line.
E anche, in questo caso, la compilazione e l’invio delle richieste di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta sono riservati al rappresentante legale del soggetto richiedente, sebbene, anche qui, è possibile avvalersi dei soggetti abilitati innanzi indicati e, quindi, di commercialisti, revisori legali, CAF, consulenti del lavoro, periti ed esperti.

La richiesta ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario che dovrà essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.

Le date entro le quali potranno essere presentate le richieste di autorizzazione alla fruizione, verranno comunicate con un successivo avviso.

Per la fruizione del credito d’imposta per la digitalizzazione, le agenzie di viaggio e i tour operator, dovranno accedere alla procedura online dedicata tramite Spid, CNS o CIE e allegare alla domanda i seguenti documenti:

  • copia delle fatture elettroniche di acquisto dei beni oggetto di agevolazione, individuati nella domanda di concessione, ai sensi dell’articolo 5 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021;
  • copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD, accompagnata dall’evidenza della quietanza su conto corrente. Il soggetto beneficiario è tenuto ad effettuare distinti pagamenti per ciascuna delle fatture;
  • copia dell’estratto conto da cui risulti l’addebito e che mostri chiaramente l’importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso;
  • dichiarazioni liberatorie dei fornitori dei beni agevolati redatta in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, corredate da copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti, attestanti l’integrale pagamento del prezzo di acquisto;
  • verbale di consegna o di installazione del bene presso la sede operativa indicata nella domanda di concessione;
  • comunicazione della conclusione dell’intervento;
  • relazione finale, redatta in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario contenente la descrizione dettagliata delle spese complessivamente sostenute e attestante la piena conformità
delle stesse a quanto dichiarato nella domanda di concessione. In caso di non conformità delle spese a quanto dichiarato in sede di concessione, la relazione finale deve contenere la dettagliata e motivata descrizione delle variazioni apportate e preventivamente autorizzate dal Ministero; le variazioni devono avere ad oggetto spese ammissibili ai sensi dell’articolo 5 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021;
  • attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale, da cui risulti l’effettività del sostenimento delle spese;
  • certificazione di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021.

Il modulo per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta verrà reso disponibile in una fase successiva; nel frattempo, il Ministero del turismo, chiarisce che ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.

Per ottenere l’autorizzazione alla spesa, verranno verificati:

  • il rispetto dei limiti de minimis;
  • la regolare iscrizione nel Registro Imprese;
  • che il soggetto beneficiario non sia in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di concordato preventivo ovvero sottoposto ad altre procedure concorsuali;
  • in caso di imprese estere, che la sede operativa in Italia sia già attiva presso il Registro delle imprese;
  • la regolarità contributiva (DURC);
  • il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana.
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