La legge di bilancio 2021 ha previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.
Attraverso due messaggi precedenti (il n. 3974 del 15/11/2021 e il n. 4184 del 26/11/2021) l’Inps ha reso noti gli esiti delle verifiche preliminari delle richieste di esonero e nel messaggio n. 3974 in particolare viene precisato che gli importi già versati e non dovuti in conseguenza dell’autorizzazione dell’esonero potranno essere compensati o rimborsati a opera delle Strutture territoriali competenti, secondo quanto indicato con riferimento a ciascuna fattispecie.
Con il messaggio n. 4620 del 23 dicembre 2021 invece, viene comunicato che, siccome sono ancora in corso le attività di verifica dei requisiti, le richieste di compensazione e rimborso potranno essere presentate anche dopo il termine ordinario previsto ovvero quello del 31 dicembre 2021.
Istanze di rimborso
Il rimborso, per essere riconosciuto, deve sottostare alla verifica puntuale dei requisiti previsti dalla legge n. 178/2020 quindi:
- possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015
- avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019
- avere percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro
- non avere presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria
- rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework).
Questo dimostra anche come non sia possibile stabilire una data certa di cessazione delle verifiche poiché alcune di esse dipendono dalla trasmissione di dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e dalla loro successiva lavorazione.
Istanze di compensazione
Per i contribuenti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, obbligati al versamento sul minimale di reddito, e per quelli iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportate automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021.
Le eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021 potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future.