Sono dieci milioni di euro le risorse stanziate in favore dei birrifici artigianali per l’anno 2021 dal Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis convertito con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni).
La misura, nella forma di contributo a fondo perduto, è rivolta ai birrifici di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in relazione al volume di birra complessivamente preso in carico nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2019, n. 138, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico.
Con il Decreto Direttoriale del 23 dicembre 2021, il MISE ha definito i requisiti, le modalità attuative della misura e i termini per presentare la domanda e accedere al beneficio.
Requisiti
Secondo quanto stabilito dal Decreto Direttoriale del 23 dicembre 2021, per poter beneficiare dell’agevolazione i birrifici artigianali, devono:
- essere costituiti, regolarmente iscritti e “attivi” al Registro delle imprese;
- non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
Non possono, in ogni caso, essere ammessi alle agevolazioni i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
Presentazione delle domande
Per accedere alla misura, i birrifici in possesso dei requisiti innanzi indicati, devono presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un’apposita istanza, a partire dalle ore 12:00 del 20 gennaio 2022 e fino alle ore 12 del 18 febbraio 2022.
L’istanza deve essere trasmessa, via posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo che verrà indicato con successivo provvedimento del Direttore generale degli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico.
Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza di agevolazione. Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, i soggetti richiedenti devono riportare altresì l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.
Il medesimo provvedimento indicherà anche il modello da utilizzate per la compilazione dell’istanza.
Qualora le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero provvederà a ridurre, in modo proporzionale, il contributo sulla base delle risorse
finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto del quantitativo di birra complessivamente preso in carico.
Il contributo a fondo perduto concesso ai birrifici artigianali non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni.
Come verrà concessa l’agevolazione
Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze,
verifica la completezza e la regolarità di ciascuna di esse e il possesso dei requisiti di ammissibilità, anche sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente.
Per le istanze per le quali le verifiche del Ministero si concludono positivamente, verrà determinata la misura dell’agevolazione concedibile in considerazione del quantitativo complessivamente preso in carico dal soggetto richiedente nell’anno 2020, così come risultante dalla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019 presentata dallo stesso richiedente, entro i limiti
di cui all’articolo 5 e, tenendo conto dell’eventuale riparto, procederà alla registrazione dell’aiuto individuale sul Registro Nazionale degli Aiuti e adotta un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it). La pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle
agevolazioni sul sito web del Ministero assolve l’obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.
Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo verranno trasmesse
dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC).
Le presenti agevolazioni destinate ai birrifici artigianali sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.