E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 283 del 27 novembre 2021 ed entrerà in vigore il prossimo 12 dicembre 2021, il Decreto legislativo n. 177 dell’8 novembre 2021 che attua la Direttiva (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, la quale modifica le Direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.
La Direttiva n. 790 è finalizzata a creare una maggiore armonizzazione delle disposizioni nazionali nell’ambito del diritto d’autore e dei diritti connessi con particolare riferimento agli utilizzi delle opere online.
Nella norma, infatti, si individuano disposizioni tese ad assicurare un più equo compenso in favore dei titolari del diritto d’autore, nonché in favore degli editori di giornali, in occasione degli utilizzi delle loro opere sulla rete Internet. La direttiva interviene anche sulla libertà di espressione dei privati nel contesto digitale e sulla ricondivisione dei contenuti online nonché sui rapporti tra tali autori ed editori e le piattaforme digitali, rendendo tali rapporti più trasparenti.
Più in dettaglio, il decreto attuativo di recente pubblicazione introduce, in particolare, un nuovo articolo alla legge sul diritto d’autore n. 633/1941, il 43 bis, che si sofferma sulle pubblicazioni di carattere giornalistico e sugli utilizzi da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa estendendo a tali utilizzi, i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione di cui agli articoli 13 e 16 della legge n. 633, in favore degli editori.
Nella medesima disposizione, viene offerta inoltre una più chiara definizione di “pubblicazione di carattere giornalistico”, intendendosi per tale, un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, e che costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un'agenzia di stampa.
Si stabilisce poi che quando un'opera o altri materiali protetti sono inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di riproduzione e comunicazione, non possono essere invocati per impedire l'utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati o per impedire l'utilizzo di opere o di altri materiali la cui protezione sia scaduta.
Ricondivisione dei contenuti online per usi non commerciali
Per assicurare maggiore libertà di espressione al cittadino, acquisendo l’orientamento ormai costante della giurisprudenza europea sul tema, la disposizione prevede espressamente che i diritti suddetti sono esclusi in caso di utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori, nè in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico, intendendosi per esse qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consultazione dell'articolo giornalistico nella sua integrità.
La norma prosegue introducendo espressamente l’obbligo per i prestatori di servizi della società dell'informazione di versare un equo compenso in favore degli editori per l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico.
Più potere all’Agcom
Il compito di definire i criteri in base ai quali dovrà determinarsi tale compenso è demandato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale dovrà intervenire in tal senso nei prossimi due mesi, tenendo conto, tra l'altro, del numero di consultazioni online dell'articolo, degli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori e del numero di giornalisti impiegati, nonchè dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e
infrastrutturali da entrambe le parti, e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a visibilità e ricavi pubblicitari.
Siffatto regolamento dovrà essere tenuto in debita considerazione anche durante la negoziazione per la stipula del contratto avente ad oggetto l'utilizzo dei diritti di riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni giornalistiche, tra i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, e gli editori.
Si stabilisce inoltre che nel corso della negoziazione, i prestatori di servizi delle società dell'informazione, non dovranno limitare la visibilità dei contenuti degli editori nei risultati di ricerca. Qualora la limitazione di visibilità dovesse verificarsi senza giustificato motivo, tale condotta potrà essere valutata ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di buona fede di cui all'articolo 1337 del codice civile.
Se le parti non si accordano sul compenso, ferma restando la possibilità di adire la via giudiziaria, per la corretta determinazione dello stesso, ci si potrà comunque rivolgere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica.
Competente in caso di disaccordo tra le parti sarà la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, a cui potrà rivolgersi ciascuna parte che si reputi insoddisfatta del compenso stabilito in sede amministrativa.
I prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa (pena, in caso di inadempimento, una sanzione amministrativa fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione), dovranno rendere disponibili, su richiesta della parte interessata, anche tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti, qualora mandatari, o dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i dati necessari a determinare la misura dell'equo compenso.
Un equo compenso dovrà essere riconosciuto anche in favore degli autori degli articoli giornalistici da parte degli editori.
Il nuovo articolo 43 bis si applica alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate a partire dal 6 giugno 2019.
Anche i traduttori tra i coautori dei film
Grazie al nuovo decreto, tra i coautori dell’opera cinematografica, oltre all'autore del soggetto, all'autore della sceneggiatura, all'autore della musica ed al direttore artistico, viene aggiunto il traduttore e inseriti all’art. 46 della legge sul diritto d’autore, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e i traduttori, nonchè gli artisti interpreti e esecutori, primari e comprimari, inclusi i doppiatori, tra i soggetti ai quali deve essere riconosciuto il diritto a ricevere un ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell'opera.
Tutte le disposizioni del decreto si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021.
Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.