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Diritto d’autore. In Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della direttiva n. 2019/790. Più tutele ad autori ed editori online

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Diritto d’autore. In Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della direttiva n. 2019/790. Più tutele ad autori ed editori online

martedì, 30 novembre 2021

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 283 del 27 novembre 2021 ed entrerà in vigore il prossimo 12 dicembre 2021, il Decreto legislativo n. 177 dell’8 novembre 2021 che attua la Direttiva (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, la quale modifica le Direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.


La Direttiva n. 790 è finalizzata a creare una maggiore armonizzazione delle disposizioni nazionali nell’ambito del diritto d’autore e dei diritti connessi con particolare riferimento agli utilizzi delle opere online.
Nella norma, infatti, si individuano disposizioni tese ad assicurare un più equo compenso in favore dei titolari del diritto d’autore, nonché in favore degli editori di giornali, in occasione degli utilizzi delle loro opere sulla rete Internet. La direttiva interviene anche sulla libertà di espressione dei privati nel contesto digitale e sulla ricondivisione dei contenuti online nonché sui rapporti tra tali autori ed editori e le piattaforme digitali, rendendo tali rapporti più trasparenti.


Più in dettaglio, il decreto attuativo di recente pubblicazione introduce, in particolare, un nuovo articolo alla legge sul diritto d’autore n. 633/1941, il 43 bis, che si sofferma sulle pubblicazioni di carattere giornalistico e sugli utilizzi da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media  monitoring  e  rassegne  stampa estendendo a tali utilizzi, i  diritti  esclusivi  di riproduzione e comunicazione di cui agli articoli 13 e 16 della legge  n. 633, in favore degli editori.

Nella medesima disposizione, viene offerta inoltre una più chiara definizione di “pubblicazione  di  carattere  giornalistico”, intendendosi per tale,  un insieme composto principalmente  da  opere  letterarie  di  carattere giornalistico, che può includere altre opere e  materiali  protetti, come fotografie o videogrammi,  e  che costituisce  un  singolo  elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo  unico,  quale  un  quotidiano  o  una  rivista  di interesse generale o specifico,  con  la  funzione  di  informare  il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l'iniziativa, la responsabilità editoriale  e il controllo di un editore o di un'agenzia di  stampa.

 
Si stabilisce poi che quando un'opera o altri materiali protetti sono inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di  una licenza non esclusiva, i  diritti  di riproduzione e comunicazione, non  possono  essere invocati per impedire  l'utilizzo  da  parte  di  altri  utilizzatori autorizzati o per impedire l'utilizzo di opere o di  altri  materiali la cui protezione sia scaduta.


Ricondivisione dei contenuti online per usi non commerciali


Per assicurare maggiore libertà di espressione al cittadino, acquisendo l’orientamento ormai costante della giurisprudenza europea sul tema, la disposizione prevede espressamente che i diritti suddetti sono esclusi  in  caso  di utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni  di  carattere giornalistico da parte  di  singoli  utilizzatori,  nè  in  caso  di collegamenti ipertestuali o  di  utilizzo  di  singole  parole  o  di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico, intendendosi per esse qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non  dispensi  dalla  necessità   di   consultazione   dell'articolo giornalistico nella sua integrità.

La norma prosegue introducendo espressamente l’obbligo per i    prestatori    di    servizi    della    società dell'informazione di versare un equo compenso in favore degli editori per  l'utilizzo  online  delle   pubblicazioni   di   carattere giornalistico.


Più potere all’Agcom


Il compito di definire i criteri in base ai quali dovrà determinarsi tale compenso è demandato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale dovrà intervenire in tal senso nei prossimi due mesi, tenendo conto, tra l'altro, del numero di consultazioni online dell'articolo, degli anni di attività e della  rilevanza  sul mercato degli editori e del numero  di  giornalisti impiegati, nonchè dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e
infrastrutturali da entrambe  le  parti,  e  dei  benefici  economici derivanti,  ad  entrambe  le  parti,  dalla  pubblicazione  quanto  a visibilità e ricavi pubblicitari.

Siffatto regolamento dovrà essere tenuto in debita considerazione anche durante la negoziazione per la stipula del contratto avente ad oggetto l'utilizzo dei diritti di riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni giornalistiche, tra i prestatori di servizi della  societa'  dell'informazione,  comprese  le  imprese  di  media monitoring e rassegne stampa, e gli editori.

Si stabilisce inoltre che nel corso della negoziazione, i prestatori di  servizi delle società dell'informazione, non  dovranno limitare la  visibilità  dei contenuti degli editori nei risultati  di  ricerca.  Qualora la limitazione di visibilità dovesse verificarsi senza giustificato motivo, tale condotta potrà essere valutata ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo  di  buona fede di cui all'articolo 1337 del codice civile.

Se le parti non si accordano sul compenso, ferma restando la possibilità di adire la via giudiziaria, per la corretta determinazione dello stesso, ci si potrà comunque rivolgere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica.

Competente in caso di disaccordo tra le parti sarà la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003,  n.  168, a cui potrà rivolgersi ciascuna parte che si reputi insoddisfatta del compenso stabilito in sede amministrativa.

I  prestatori  di  servizi  della  società  dell'informazione, comprese le imprese di  media  monitoring  e  rassegne  stampa (pena, in caso di inadempimento, una sanzione amministrativa fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso  anteriormente  alla  notifica  della  contestazione), dovranno rendere disponibili, su  richiesta  della   parte interessata, anche tramite gli organismi  di  gestione  collettiva  o entità di gestione indipendenti, qualora mandatari, o dell'Autorità per le garanzie nelle  comunicazioni,  i  dati  necessari  a  determinare  la  misura dell'equo  compenso.  

Un equo compenso dovrà essere riconosciuto anche in favore degli autori degli articoli giornalistici da parte degli editori.
 
Il nuovo articolo 43 bis si applica alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate a partire dal 6 giugno 2019.


Anche i traduttori tra i coautori dei film


Grazie al nuovo decreto, tra i coautori dell’opera cinematografica, oltre all'autore del soggetto, all'autore della sceneggiatura, all'autore della musica ed al direttore artistico, viene aggiunto il traduttore e  inseriti all’art. 46 della legge sul diritto d’autore, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio  e i traduttori, nonchè gli artisti interpreti e esecutori,  primari e comprimari,  inclusi  i  doppiatori,  tra i soggetti ai quali deve essere riconosciuto il diritto  a  ricevere  un ulteriore compenso in  misura  percentuale  sugli  incassi  derivanti dalle   proiezioni   pubbliche   dell'opera.   
Tutte le disposizioni del decreto si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa  nazionale  in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data  del 7 giugno 2021.

Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.

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