Le prestazioni proprie delle biblioteche, che beneficiano dell’esenzione dall’IVA, sono quelle di raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione e consultazione di libri e altro materiale utili per fini di ricerca e studio, considerate nella loro globalità. Laddove il contratto d’appalto contempli anche altre prestazioni, non rientranti tra quelle proprie delle biblioteche, il corrispettivo unico e indistinto previsto dal contratto per l’affidamento del complesso delle prestazioni di servizi deve essere assoggettato a IVA.
è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 763 dell’8 novembre 2021, in merito ai riflessi IVA dell’affidamento ad alcuni bibliotecari del servizio di biblioteche e archivi, da svolgere presso un complesso monumentale.
Il personale prescelto dovrà occuparsi dell’iter delle nuove acquisizioni e della gestione delle risorse informative e documentarie della biblioteca con procedure di inventariazione, collocazione e catalogazione dei fondi della biblioteca. Inoltre, lo stesso personale sarà tenuto:
- a dare un supporto agli utenti nelle attività di ricerca, occupandosi, in particolare, delle attività di reference in sala di consultazione e delle richieste bibliografiche da remoto;
- a prendere parte alla programmazione, organizzazione e promozione degli eventi e dei percorsi espositivi, interfacciandosi con i soggetti esterni e coordinandosi con i diversi uffici del complesso monumentale;
- a partecipare all’attività di coordinamento dello staff della biblioteca per garantire la buona organizzazione e gestione dei servizi al pubblico e il rispetto degli standard di riferimento;
- a collaborare allo svolgimento degli adempimenti inerenti alla gestione bibliotecaria e documentaria nonché alle analisi statistiche e qualitative della biblioteca.
Nel caso di specie, si tratta di stabilire se le prestazioni rese dai soggetti affidatari, che saranno individuati in base alla procedura sopra evidenziata, possano o meno essere riconducibili tra le prestazioni proprie delle biblioteche, che l’art. 10, comma 1, n. 22), del D.P.R. n. 633/1972 considera esenti dall’IVA.
Alla luce della nozione di biblioteca – che ai sensi dell’art. 101, comma 2, lett. b), del DLgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) stabilisce che, per biblioteca, s’intende una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio – l’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nella previsione di esenzione unicamente le prestazioni tipiche che connotano una struttura quale la biblioteca, segnatamente la raccolta, la catalogazione, la conservazione, l’archiviazione e la consultazione, anche su supporti informatici, di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e ricerca.
Inoltre, ai fine dell’applicazione dell’esenzione, è necessario che le prestazioni proprie della biblioteca siano rese dall'affidatario nella sua globalità, sicché le stesse devono essere considerate nel loro complesso, in quanto funzionali all’erogazione di servizi aventi natura culturale e sociale cui è destinata strutturalmente la biblioteca.
Nel caso oggetto della risposta n. 763/E/2021, l’insieme delle prestazioni di servizi oggetto del contratto d’appalto include sia attività che potrebbero essere riconducibili tra quelle proprie delle biblioteche, sia attività non riconducibili nell’ambito applicativo dell’esenzione, quali:
- la partecipazione alla programmazione, organizzazione e promozione degli eventi e dei percorsi espositivi, attraverso l’interfacciarsi con soggetti esterni;
- la collaborazione allo svolgimento degli adempimenti inerenti alla gestione bibliotecaria;
- la partecipazione alle analisi statistiche-qualitative della stessa biblioteca.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, al corrispettivo unico e indistinto previsto dal contratto d’appalto per l’affidamento del complesso delle prestazioni di servizi, non possa essere applicata l’esenzione dall’IVA di cui al citato art. 10, comma 1, n. 22), del D.P.R. n. 633/1972.