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Farmacie Private: contributo per il finanziamento all’assistenza sanitaria integrativa

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Farmacie Private: contributo per il finanziamento all’assistenza sanitaria integrativa

lunedì, 15 novembre 2021

L’accordo di rinnovo 7 settembre 2021, che si applica ai lavoratori delle farmacie private, ha stabilito che dal 1° novembre 2021 è dovuto, per il finanziamento all’assistenza sanitaria integrativa, un contributo pari a 13 euro mensili, per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro.

 

 

Assistenza sanitaria integrativa

Federfarma, Filcams, Fisascat e Uiltucs, con la sottoscrizione dell’accordo di rinnovo 7 settembre 2021 per i dipendenti da farmacia privata, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale, condividono l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.

Fruiranno dell'assistenza sanitaria integrativa i lavoratori dipendenti da Farmacie Private, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale.

A decorrere dal 1º novembre 2021, per il finanziamento dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo pari a 13 euro mensili, per dodici mensilità e non computabile nel TFR, a carico del datore di lavoro.

Il sistema di assistenza sanitaria integrativa dovrà essere operante dal 1º gennaio 2022 e le Parti stipulanti dovranno individuare le modalità di erogazione. In mancanza i 13 euro mensili saranno erogati come EDR.

I contributi sono versati con la periodicità e le modalità stabilire dal regolamento della assistenza sanitaria integrativa.

Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell'incidenza dei contributi dovuti per l'assistenza sanitaria integrativa.

Il trattamento economico complessivo previsto dal CCNL risulta, pertanto, comprensivo di tali contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo di cui al comma 3 è sostitutivo di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assume, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che l’applicano a qualsiasi titolo il presente CCNL, totalmente o parzialmente.

Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all'assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.

Il datore di lavoro che ometta il versamento dei suddetti contributi è tenuto ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 25 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione contrattuale, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.

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