E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021 il Decreto Legge 157/2021, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”. Il decreto è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione e pertanto dal 12 novembre.
Viene esteso a tutti i bonus edilizi l’obbligo di asseverazione tecnica e di apposizione del visto di conformità, fino ad ora previsto ai fini della sola detrazione “Superbonus 110%”.
Tali misure sono state adottate – si legge nel testo del decreto legge – “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le predette modalità di fruizione dei crediti e delle detrazioni di imposta”.
Superbonus 110%: visto di conformità anche in caso di fruizione diretta della detrazione
Viene integrato il comma 11 dell’articolo 119 DL 34/2020, prevendendo l’obbligo di apposizione del visto di conformità non solo ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 (com’era fino ad adesso) ma anche in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Con la precisazione che il visto non è richiesto qualora il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, presenti la dichiarazione direttamente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.
Come noto, si tratta del “visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi” di cui all’art. 119 in commento.
Altri bonus edilizi: asseverazione tecnica e visto di conformità ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura
Con integrazione della norma contenuta nell’articolo 121 DL 34/2020, viene introdotto l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione tecnica della congruità delle spese, nel caso in cui il contribuente voglia aderire alle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo anche in relazione ai bonus edilizi diversi dal Superbonus 110% e precisamente in relazione a tutti gli interventi individuati dal comma 2 dell’articolo 121, per i quali è possibile esercitare l’opzione:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (DPR 917/1986);
b) efficienza energetica di cui all’ articolo 14 del DL 63/2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 DL 34/2020;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’ articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 e di cui al comma 4 dell'articolo 119 DL 34/2020;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’ articolo 1, commi 219 e 220, della L. 160/2019;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’ articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir (DPR 917/1986), ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 DL 34/2020;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’ articolo 16-ter del DL 63/2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 Dl 34/2020.
Resta con le consuete regole (senza asseverazione tecnica e senza visto di conformità) la fruizione diretta delle detrazioni di cui sopra (diverse dal Superbonus) nella dichiarazione dei redditi.