Con il provvedimento del 28 Ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle operazioni transfrontaliere, cambiando le regole di trasmissione dei dati con decorrenza 1° gennaio 2022.
L’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è stato infatti modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:
- per le prime, la trasmissione va effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per le seconde, la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
Le Entrate, dunque, con il provvedimento del 28 ottobre 2021, intervengono a sostituire il punto 9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 recante le “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, sostituendo tale punto 9., come segue:
“9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere
9.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° gennaio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento".
La comunicazione è facoltativa per le operazioni in relazione alle quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Le norme di riferimento
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, sono state definite – tra le altre – le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere, prevista dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Le specifiche tecniche al citato provvedimento, regolavano due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle entrate:
- la prima modalità prevedeva la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento;
- la seconda modalità prevedeva la predisposizione e l’invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX).
L’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è stato modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178), prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive: per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
Il provvedimento delle entrate del 28 ottobre 2021, dunque, provvede ad adeguare le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore.