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Decorrenza dell'inclusione del gruppo IVA delle società neocostituite

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Decorrenza dell'inclusione del gruppo IVA delle società neocostituite

venerdì, 05 novembre 2021

Ai fini dell’individuazione della decorrenza dell’inclusione nel Gruppo IVA delle società neocostituite occorre avere riguardo alle condizioni indicate nella risoluzione n. 30/E/2021, laddove le società neocostituite, seppure controllate integralmente da un soggetto partecipante al Gruppo IVA, determinano una modifica del perimetro soggettivo e un ampliamento delle attività del gruppo.

 

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 757 del 3 novembre 2021, presentata da ALFA, quale rappresentante dell’omonimo Gruppo IVA, che ha rappresentato come, successivamente alla nascita del Gruppo IVA, sono state costituite le società BETA e GAMMA, entrambe controllate al 100% da ALFA 1, società a sua volta controllata da ALFA e inclusa nel perimetro del Gruppo IVA sin dall’origine.

Le società BETA e GAMMA svolgono attività riservate che, in ragione di motivazioni organizzative e funzionali e di specifici vincoli normativi, non possono essere esercitate direttamente dalle società già esistenti all’interno del Gruppo IVA.

Per le due società, il vincolo finanziario si è costituito nel corso del 2021 per cui, in applicazione dell’art. 70-quater del D.P.R. n. 633/1972, l’inclusione nel Gruppo IVA dovrebbe decorrere dall’anno 2022.

Nella particolare ipotesi in cui non si tratti di soggetto preesistente, ma di un soggetto neocostituito che acquisisce e prosegue, in virtù di una particolare operazione societaria (conferimento di ramo d’azienda o scissione), un’attività già condotta da un soggetto facente parte del Gruppo IVA, il soggetto, ad avviso dell’istante, entra a far parte del Gruppo IVA sin dal momento della propria costituzione.

Il dubbio sollevato dall’istante è, quindi, relativo al momento di decorrenza dell’inclusione nel Gruppo IVA delle società neocostituite BETA e GAMMA, occorrendo valutare se la novità del soggetto e dell’attività – non preesistenti – ne determinino l’assorbimento immediato o posticipato nel Gruppo IVA.

Le due società sono state costituite in presenza di un’opzione, ex art. 70-ter del D.P.R. n. 633/1972, già esercitata, che ha reso operativo il Gruppo IVA e che ha, pertanto, definito non solo il perimetro dei soggetti partecipanti al Gruppo, al ricorrere dei vincoli previsti per l’accesso al regime, ma ha altresì delineato l’ambito delle attività esercitate dal Gruppo IVA stesso.

Pertanto, nel caso in esame, l’ingresso delle società neocostituite all’interno del Gruppo determina, di fatto, non solo una modificazione del perimetro dei soggetti coinvolti, ma un ampliamento dell’ambito delle attività svolte dal Gruppo IVA, quale soggetto giuridico unitario.

Alla luce di quanto sopra, con riguardo alle due società neocostituite, l’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che le condizioni per l’inclusione nel Gruppo IVA implicano, in ogni caso, il rispetto delle condizioni temporali previste dall’art. 70-quater, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.

Nello specifico, trovano applicazione, nel caso di specie, le indicazioni fornite dalla citata risoluzione n. 30/E/2021, che riguardano non solo l’ipotesi di ingresso in itinere di una società già esistente alla data di costituzione del Gruppo IVA, rispetto alla quale si sono successivamente instaurati i vincoli finanziario, economico e organizzativo, ma anche n casi, come quello rappresentato, in cui una o più società neocostituite, attraverso l’ingresso nel gruppo, determino, di fatto, un ampliamento, oltre che del perimetro soggettivo, anche delle attività dell’intero gruppo originariamente costituito.

A differenza, poi, di quanto sostenuto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che non trovi applicazione, nel caso di specie, quanto precisato dalla circolare n. 19/E/2018 a proposito dell’ipotesi di ingresso nel Gruppo IVA di una società di nuova costituzione, che abbia ricevuto in conferimento un ramo di azienda da parte di un soggetto già appartenente al Gruppo e sia da questo interamente partecipata. Così come non rilevano, nel caso in esame, i chiarimenti forniti con il principio di diritto n. 16/E/2020, riguardante un’operazione di scissione.

Pertanto, con l’operazione prospettata, non si producono sul piano sostanziale i medesimi effetti di “continuità” riconosciuti in ipotesi di conferimento di ramo d’azienda da parte di una società già facente parte del gruppo nei confronti di una newco o di scissione parziale a favore della beneficiaria neocostituita del gruppo.

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