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Controlli Green Pass in azienda e nelle p.a. Breve vademecum con le risposte alle FAQ pubblicate dal Governo

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Controlli Green Pass in azienda e nelle p.a. Breve vademecum con le risposte alle FAQ pubblicate dal Governo

venerdì, 15 ottobre 2021

In data 12 Ottobre 2021, il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo DPCM [pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2021], con cui, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, ha fornito le indicazioni su come procedere per controllare il possesso della Certificazione Verde da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, valido anche per le aziende.

Si tratta di un decreto più generale rispetto all'altro DPCM, adottato sempre il 12 Ottobre 2021, contenente le linee guida solo per il personale delle p.a., infatti, nel nuovo decreto sono indicate le modalità di verifica del possesso del Green Pass in ambito lavorativo, applicabili tanto nel settore pubblico quanto in quello privato.

Si precisa che soggetti all’obbligo del possesso del Green Pass sono anche i dipendenti delle imprese che nelle p.a. hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata.

Sono esclusi solo gli utenti.

Pure le aziende sono tenute a controllare non solo i propri dipendenti, ma anche tutti coloro i quali, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda, compresi stagisti e consulenti esterni.

Modalità di effettuazione dei controlli Green Pass

Si allarga il numero di strumenti di verifica del possesso del Green Pass. Si può usare l’app Verifica C-19, come anche utilizzare strumenti di controllo automatizzato integrati con il sistema di lettura del QRCode, ad esempio sistemi di verifica degli accessi fisici in uso, quelli di rilevazione delle presenze o della temperatura; inoltre, i soli datori di lavoro con più di 50 dipendenti possono effettuare la verifica anche facendo ricorso ai codici fiscali dei dipendenti attraverso l’interazione asincrona tra il Portale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; mentre gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, possono effettuare i controlli anche attraverso l’interazione asincrona tra la stessa NoiPA e la Piattaforma nazionale-DGC.

Invece, le pubbliche amministrazioni con almeno 1.000 dipendenti possono fare ricorso ad uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, mediante una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

Al seguente link è possibile consultare l'allegato "H" al Decreto in esame in cui sono descritti i dettagli tecnici e le modalità di utilizzo delle soluzioni informatiche messe a disposizione per la verifica del Green Pass: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm_12_ottobre_ALLEGATO_H.pdf

Come comportarsi con chi attende il rilascio del Green Pass e con chi non può vaccinarsi


I soggetti che attendono il rilascio della certificazione verde devono esibire i documenti messi a disposizione dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
Occorre invece presentare un certificato contenente l’apposito “QR code” [ancora in corso di realizzazione] se, per comprovati motivi di salute, non è possibile vaccinarsi contro il COVID-19.
Ad ogni modo, sino a che non sarà atttivato lo specifico applicativo per il  suddetto QRCode, chi non può vaccinarsi per motivi di salute, non può essere controllato; tali soggetti devono però trasmettere relativa documentazione sanitaria al medico del lavoro competente.


Non deve accedere al luogo di lavoro chi risulta senza Green Pass


Coloro che risultino sprovvisti di certificazione verde devono essere allontanati dal posto di lavoro.
Il lavoratore senza Green Pass, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green Pass; dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro con meno di 15 dipendenti può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza certificazione verde, il datore di lavoro (o il suo delegato al controllo, se designato) deve segnalarlo al Prefetto affinchè l’Autorità applichi la sanzione amministrativa.

Chi accede sul luogo di lavoro senza Green Pass è soggetto a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro comminata dal Prefetto. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore sprovvisto di Green Pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.


Libertà di organizzazione dei controlli per i datori di lavoro, purchè sia rispettata la privacy


L’effettuazione del controllo è un compito che spetta al datore di lavoro, il quale può delegare tale funzione con atto scritto ad un proprio dipendente, preferibilmente con qualifica dirigenziale.

Il datore di lavoro resta comunque libero di scegliere come organizzare i controlli presso la propria struttura, in ogni caso deve rispettare la disciplina in materia di privacy.
Le verifiche possono essere effettuate anche a campione, privilegiando, se possibile, che tali controlli siano eseguiti al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

È opportuno optare per modalità di verifica che non comportino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, qualora l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà essere eseguito quotidianamente, preferendo la fascia antimeridiana della giornata lavorativa.
I controlli possono essere generalizzati o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione, tale da garantire che tutto il personale sia controllato.

Su richiesta del datore di lavoro per specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono comunque tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali necessità.


Come comportarsi con i lavoratori somministrati dalle agenzie di lavoro

I lavoratori forniti dalle agenzie di somministrazione del lavoro, devono essere sottoposti ai controlli sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore esegue la propria prestazione lavorativa.
 
Green Pass non significa via a mascherine e distanziamento

L’impiego del Green Pass è una misura aggiuntiva, rimane valido dunque il rispetto del distanziamento sociale e l’uso delle mascherine.
 
Nessuna verifica per tassisti e autisti NCC

I clienti non sono tenuti a verificare il possesso del Green Pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.
 

Servizi alla persona come comportarsi


Parrucchieri, estetisti e altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il Green Pass dei propri dipendenti, ma non dei propri clienti, né tanto meno i clienti devono chiedere il Green Pass di tali operatori.

Cosa rischia il datore di lavoro se non controlla il Green Pass
 
Al datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul Green Pass è comminata con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.


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