Con le due recenti Risposte ad interpello n. 689 e n. 691 pubblicate in data 8 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale della cessione di immobili - posseduti da oltre un cinque anni - costituenti il patrimonio di Società semplici in fase di scioglimento.
Nello specifico, è stato chiarito che in caso di scioglimento di una Società semplice, non sono imponibili le somme erogate ai soci in seguito alla cessione dell’unica unità immobiliare posseduta da oltre un quinquennio.
Nelle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale previste dall'art. 20-bis del TUIR sono qualificati come redditi di partecipazione i redditi compresi inter alia nelle somme attribuite ai soci in dipendenza di liquidazione della società. In particolare, l'art. 47, c. 7 del TUIR prevede che "le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate".
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'operazione di cessione degli unici fabbricati detenuti dalla Società semplice non genera una plusvalenza che possa confluire tra i redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. b), del TUIR, poiché sulla base di tale norma è considerata produttiva di reddito diverso l'ipotesi della cessione a titolo oneroso dei predetti beni "acquistati o costruiti da non più di cinque anni".
Nei casi oggetti di interpello, le cessioni hanno ad oggetto beni immobili posseduti da oltre un quinquennio: per tale ragione non sussiste il presupposto impositivo e la società non realizza un reddito imponibile, nemmeno se il corrispettivo della vendita dell’immobile è superiore al relativo valore fiscalmente riconosciuto.
La conseguente distribuzione ai soci delle somme derivanti dalla cessione non può dar luogo a tassazione in capo al socio in ragione del fatto che le somme attribuite derivano da redditi che non sono imponibili per la Società.
Vista l’assenza del presupposto impositivo in capo alla Società, non si verifica alcuna imputazione per trasparenza di reddito di partecipazione in capo ai soci.