 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
Società in liquidazione: chiusura anticipata della partita IVA

News

Disposizioni in genere
torna alle news

Società in liquidazione: chiusura anticipata della partita IVA

sabato, 09 ottobre 2021

Una società che ha reso ha reso delle prestazioni, documentate da fattura con IVA ad esigibilità differita, nei confronti di un ente locale, che è posta in liquidazione volontaria e intende chiudere in anticipo la partita IVA e cancellare l’attività dal Registro delle imprese (estinzione della società) deve computare l’IVA differita nella dichiarazione annuale da presentare con riferimento all’ultimo periodo d’imposta prima della chiusura dell’attività.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 666 del 6 ottobre 2021.

Nello specifico, la società in esame possiede due diversi crediti che sono stati oggetto di controversie e che tutt’ora ad oggi risultano inevasi. Il pagamento delle fatture potrebbe aver luogo solo dopo la liquidazione e la chiusura della partita IVA della società, motivo per cui quest’ultima ha richiesto chiarimenti circa gli adempimenti IVA relativi ai crediti sopra citati.

Quando il cedente/prestatore cessa l'attività, occorre fare riferimento all'art. 35, c. 4, del decreto IVA, secondo cui «In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al c. 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nel quinto comma dell'art.6, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità dell'imposta».

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la giurisprudenza su questo tema si è espressa affermando che: un contribuente che intende chiudere anticipatamente la partita IVA è vincolato a due adempimenti:

- versare preventivamente l'imposta indicata nella fattura ad "esigibilità differita" D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 6

- computare nell'ultima dichiarazione annuale IVA anche le operazioni per le quali si è anticipata l'esigibilità dell'imposta - che nell'ipotesi di attività non cessata sarebbe stata "differita" - rispetto al momento dell'effettivo incasso.

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati