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Mod. 770: Omessa indicazione dei risparmi d'imposta

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Mod. 770: Omessa indicazione dei risparmi d'imposta

lunedì, 04 ottobre 2021

Con la risposta a interpello 1 ottobre 2021, n. 648, l’Agenzia Entrate ha affrontato la questione riguardante l’omessa indicazione nei Modelli 770 dei "risparmi d'imposta".

Il quesito 

Nel caso di specie, la società istante, esercente servizio di gestione collettiva del risparmio (SRG), fa presente che nel 2011 gestiva due fondi di investimento mobiliare, il Fondo Alfa e il Fondo Beta, i quali avevano maturato, al 30 giugno 2011, risultati negativi di gestione che  avevano dato luogo a "risparmi d'imposta" (nella misura del 12,5 percento). 

L'istante ha esposto i citati "risparmi d'imposta" nel quadro RH del Modello UNICO SC/2012, relativo all'anno d'imposta 2011, mentre ne ha omesso l'indicazione nel Modello 770 Ordinario/2012 e in quelli relativi alle annualità successive. 

I predetti "risparmi d'imposta" non sono stati finora utilizzati, ma la SGR intende avvalersene per le future distribuzioni dei proventi da parte dei Fondi. 

L'istante evidenzia altresì che nell'intervallo 2017-2019 vi sono state soltanto distribuzioni di quote capitale, mentre nel 2020 vi sono state distribuzioni di proventi a fronte delle quali, in via prudenziale, sono state versate le relative ritenute alla fonte. 

La SGR chiede se i "risparmi d'imposta" maturati dai Fondi siano utilizzabili, nonostante la loro omessa indicazione nei modelli 770 (relativi al 2011 e alle annualità successive).

La normativa

L’art. 2, commi da 62 a 84, del D.L. n. 225/2010 (legge n. 10/2011), ha modificato il regime fiscale dei redditi degli organismi di investimento collettivo (OICVM) con sede in Italia, e i fondi lussemburghesi “storici”, per equipararlo a quello degli OICVM  esteri, in conformità alla Direttiva n. 2009/65/Ce del 2009.

In base alla nuova disciplina, in luogo dell'imponibilità nei confronti dell'organismo di investimento dei redditi "maturati", dal 1° luglio 2011, rilevano fiscalmente, nei confronti dei percettori, i proventi derivanti dalla partecipazione a detti organismi e riscossi in sede di distribuzione periodica, ovvero attraverso il riscatto, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni.

La nuova normativa ha stabilito che dal 1° luglio 2011 gli eventuali risultati negativi di gestione accumulati fino al 30 giugno 2011 dagli OICVM italiani e dai fondi lussemburghesi storici durante la vigenza del precedente regime di imposizione, residuali dopo la compensazione, possono essere utilizzati dagli enti che gestiscono o amministrano i risparmi, in compensazione dei redditi soggetti a ritenute alla fonte senza limiti di importo. 

Conclusioni

Nella risposta all’interpello, l’Agenzia Entrate rileva che né la norma istitutiva del "risparmio d'imposta" (art. 2, comma 71, D.L. n. 225/2010) né le successive modifiche (artt. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 47/2012 e 14, comma 3, D.Lgs. n. 44/2014) ne hanno previsto la decadenza in caso di mancato riporto nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari.

Il valore doveva comunque essere esposto nella voce dell'attivo, relativa agli altri crediti, dei rendiconti di gestione dei fondi di ciascun periodo e risultare nel quadro RH del modello Unico/2012 come correttamente eseguito dall’istante.

L’indicazione del “risparmio di imposta” nel Mod. 770, invece, è necessaria ai fini della sua utilizzazione in compensazione nei relativi periodi d'imposta.

L’Agenzia ritiene, quindi, che l’istante, possa utilizzare il risparmio d’imposta anche se non riportato nel 770 relativo al 2011 e nei successivi, purché correttamente indicato, per ciascun fondo, nei righi RH1 e RH2, campo 20, di Unico SC/2012 e sempreché risulti anche dai rendiconti periodici.

Per regolarizzare il mancato utilizzo del valore relativo agli anni pregressi, l’Agenzia ritiene che la società debba comunque presentare le dichiarazioni integrative al Mod. 770 con riferimento alle annualità ancora integrabili. È inoltre dovuta la sanzione prevista per la violazione con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997).

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