Quesito
L'istante, residente all'estero e iscritto all'A.I.RE., espone che, con atto notarile del 16 gennaio 2020, acquista un immobile, allo stato grezzo, da destinare ad abitazione principale, chiedendo le agevolazioni per la "prima casa". Il predetto immobile viene rivenduto in data 22 marzo 2021. Successivamente, con atto notarile del 23 marzo 2021, l'istante riacquista:
- un immobile sito in Italia (cat. A/3);
- un garage pertinenziale (cat. C/6);
- un posto auto scoperto riportato cat. (C/6).
Per l'appartamento e per l'autorimessa pertinenziale ha chiesto l'applicazione dei benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa" e relativa pertinenza, ai sensi della disposizione di cui al n. 21 della tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ciò premesso, l'istante chiede chiarimenti in ordine all'obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui ha riacquistato la nuova abitazione.
Risposta
L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n. 627, ha chiarito che, nel caso in esame non sia necessario ottemperare all'obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale proprio perchè il cittadino ive stabilmente all'estero e si trova nell'oggettiva impossibilità di adibire la nuova casa acquistata "a propria abitazione principale".
Nel caso in esame:
- il contribuente ha evitato la decadenza del beneficio in quanto ha acquistato entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici, un altro immobile da adibire "a propria abitazione principale";
- il concetto di abitazione principale per un soggetto residente all'estero viene inteso come "l'immobile acquistato che costituisce la 'prima casa' nel territorio italiano" (Nota II-bis, posta in calce all'articolo 1, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).