Con la Circolare 19 agosto 2021, n. 128, l’INPS è intervenuto a fornire ulteriori indicazioni contributive sull’adesione alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali.
Normativa
Si premette che l'art. 1, comma 483, della legge n. 160/2019, ha previsto la riapertura dei termini per l’adesione alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'art. 1, comma 245, della legge n. 662/1996, per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della suddetta legge (1° gennaio 2020) non risultano iscritti alla citata Gestione Unitaria.
Il successivo comma 484 ha rinviato per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 483 ad apposito decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, il quale si è concretizzato nel D.M. 12 maggio 2021, n. 110 (“Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”), in vigore dal 20 agosto 2021.
Le istruzioni INPS
Per effetto di quanto precede, con la Circolare n. 128/2021 in oggetto, l’INPS fornisce indicazioni in ordine all’adesione alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, a seguito della previsione di cui all’art. 1, commi 483, 484 e 485, della legge n. 160/2019, e al regolamento attuativo di cui al D.M. n. 110/2021, nonché relativamente alla nuova modalità telematica di presentazione della domanda di adesione.
Dal 20 agosto 2021 sarà possibile, per tutti i dipendenti e pensionati pubblici non iscritti in precedenza, aderire al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Per la nuova modalità telematica di presentazione della domanda di adesione la Circolare richiama le istruzioni operative del messaggio n. 2883/2021.
La Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è un Fondo costituito nel 1996 per finanziare prestazioni di credito, welfare e formazione riservate ai dipendenti pubblici in servizio e in pensione, non è a carico della fiscalità generale ma è alimentato mediante una trattenuta sugli stipendi degli stessi dipendenti.
La comunicazione di adesione comporta l’iscrizione alla gestione credito a decorrere dal primo giorno utile del mese in cui è presentata la comunicazione stessa. Dalla medesima data decorre il relativo obbligo contributivo. L'adesione alla gestione credito una volta esercitata è irrevocabile.
Per i dipendenti, l'iscrizione alla Gestione sia in forma facoltativa che obbligatoria, comporta il versamento del contributo pari allo 0,35%, a carico del dipendente, commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile. Il versamento del contributo avviene con le stesse modalità previste per quello concernente il trattamento pensionistico, fermo restando il diritto di rivalsa da parte delle amministrazioni e degli enti nei confronti del dipendente.
Per i pensionati, l’adesione comporta un contributo pari allo 0,15% dell’ammontare lordo del trattamento pensionistico con una corrispondente trattenuta mensile.
Nessun contributo è dovuto dai pensionati, se titolari di pensione con un importo inferiore o uguale al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Tale importo è automaticamente adeguato prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.