L'INPS in data 6 agosto ha pubblicato la Circolare n. 124 avente ad oggetto l'esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Inquadramento normativo
"L’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 (importo definito dall’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69), che costituisce il relativo limite di spesa. Tale Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".
Soggetti interessati
- Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- Gestione separata di cui all’articolo 2;
- Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994.
Requisiti
- posizione attiva alla data del 31 dicembre 2020 (sono esclusi i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2021);
- calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019 (tale requisito non rileva per coloro che hanno iniziato l'attività nel 2020). Il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l’attività stessa, mentre, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale;
- aver percepito nel 2019 un reddito sull'attività legata alla gestione separata non superiore a 50.000 euro;
- essere in regola con i versamenti contributivi;
- non essere titolari di contratto di lavoro subordinato o di pensione diretta;
Importo
L'esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro a valere sulla contribuzione 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021. L'Inps rende però noto che. in caso di superamento del limite di spesa, si provvederà a ridurre l'agevolazione individuale in misura proporzionale alla platea dei beneficiari.
La domanda, diversa a seconda della gestione Inps di appartenenza, verrà resa disponibile e nè verrà data comunicazione tramite un messaggio Inps; il termine di presentazione è fissato per il 30 settembre 2021.
Soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali
Vengono ricompresi nell'esonero i pagamenti di competenza 2021 previsti fino al 31 dicembre 2021 (sempre con massimale di esonero pari a 3.000 euro)
Soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
Rientrano i contributi versati in acconto per il 2021 sulla base del dichiarato per l'anno 2020 (quadro RR, sezione II, codice 11); il massimale concesso rimane fermo a 3.000 euro.
Cosa fare se si ottiene l'esonero ma è già stato effettuato il versamento?
La contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o a rimborso con domanda da presentare all’INPS entro il 31 dicembre 2021 sulla base dell’importo dell’agevolazione effettivamente spettante.
In caso contrario (mancato versamento), l'interessato, potrà procedere al versamento di quanto dovuto in quanto non riconosciuto come esonero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, senza applicazione di sanzioni ed interessi.