A fronte dei medesimi costi, i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi sono cumulabili con altri contributi concessi ai sensi di altre discipline agevolative, a condizione che il vantaggio fiscale non sia superiore al costo sostenuto.
E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 508 del 23 luglio 2021.
La Legge di Bilancio 2020 (L.160/2019), con l'art. 1, c. 185 ha previsto un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo di tempo che decorre dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili ed è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, nonché agli esercenti arti e professioni.
Successivamente, con la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), art. 1, c. da 1051 a 1063, sono state previste alcune modifiche alla disciplina del predetto credito d'imposta, riguardanti:
- l'ambito temporale di applicazione dell'agevolazione con riferimento agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, con possibilità di estensione fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
- la misura dell'agevolazione, a seconda delle diverse categorie di investimenti e del momento in cui gli stessi sono effettuati, nonché le modalità di fruizione della stessa.
Le due discipline normative sopra citate prevedono, con identica formulazione rispettivamente al c. 192 della L. 160/2019 e al c. 1059 della L. 178/2020, che: “Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
"Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.
Dunque è prevista la possibilità di fruire cumulativamente, a fronte dei medesimi costi, dei crediti d'imposta e di altri contributi concessi ai sensi di altre discipline agevolative (come, ad esempio, i contributi previsti dall'art. 4, c. 6, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 dicembre 2014).
La condizione da rispettare è che il vantaggio fiscale non sia superiore al costo sostenuto, il quale, come espressamente previsto dalle norme sopra richiamate, va computato considerando complessivamente tutte le altre agevolazioni, compresa quella costituita dal risparmio d'imposta derivante dalla irrilevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
E’ stato richiesto un parere anche sulla possibilità di cedere nell'ambito del consolidato fiscale, il credito d'imposta derivante dalla L. 178/2020. L’amministrazione finanziaria ha chiarito che lo strumento agevolativo in esame può essere liberamente trasferito nell'ambito del consolidato fiscale.