Con la pubblicazione della Risoluzione 48/E sono stati istituiti i codici tributo per:
- l'utilizzo in compensazione, tramite F24, del contributo a fondo perduto (credito d'imposta) ex art. 1, comma 5 Dl 73/2021;
- la restituzione spontanea, tramite F24 Elide del contributo non spettante
L'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione è consultabile nel cassetto fiscale.
I codici tributo sono i seguenti:
- 6946 denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale "credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”; tale codice dev'essere utilizzato con Modello F24 telematico e come anno di riferimento dev'essere indicato l'anno di riconoscimento (2021);
- 8131 denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021” (Modello F24 Elide);
- 8132 denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021” (Modello F24 Elide);
- 8133 denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021” (Modello F24 Elide).
La risoluzione spiega anche , in caso di restituzione spontanea, come debba essere correttamente compilato il Modello F24 Elide:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8131, 8132 oppure 8133);
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
Si ricorda che...
Le principali caratteristiche del nuovo contributo ex comma 5 sono:
- potrà essere erogato tramite accredito bancario o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta previa presentazione dell'istanza telematica. L'istanza non potrà comunque essere presentata prima della presentazione da parte dell'operatore economico della Lipe relativa al 1° trimestre 2021;
- il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'Irap;
- non potrà essere superiore a 150.000 euro;
- è di fatto alternativo al contributo a fondo perduto ex comma 1, art. 1 Dl 73/2021 (se superiore al contributo di cui al comma 1, l'amministrazione finanziaria riconoscerà la sola differenza, mentre, se dall’istanza per il riconoscimento di questo contributo emergesse un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa- vedi riquadro "Minor importo richiesto");
- il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (leggi 2019 per i soggetti con esercizio solare);
- condizione necessaria per poter accedere al nuovo contributo è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 (per il contributo a fondo perduto DL Sostegni la condizione era che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 fosse inferiore di almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019). Attenzione! Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Con Provvedimento 175776/2021 è stato approvata l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis per le attività stagionali; tale istanza potrà essere presentata fino al prossimo 2 settembre 2021.