L’impresa sociale, nella forma di società a responsabilità limitata, per espressa previsione normativa non può acquisire la qualifica di ONLUS e né può rientrare nell’ambito degli “enti del Terzo settore di natura non commerciale”, con la conseguenza che le prestazioni socio-sanitarie e di assistenza domiciliare o ambulatoriale rese dalla stessa impresa sociale in favore di soggetti con disabilità sensoriale (non vedenti e ipovedenti) non beneficiano dell’esenzione da IVA.
È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 388 del 3 giugno 2021.
Le prestazioni dedotte in contratto consistono precipuamente in attività socio-formative, sportive e laboratoriali, svolte in favore di soggetti con disabilità sensoriale (non vedenti e ipovedenti) in modalità residenziale e semi-residenziale. Le prestazioni vengono erogate, all’interno di un convitto, dalle cooperative sociali costituenti un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI).
Il RTI, ai fini della gestione dei servizi, intende costituire una società di scopo (segnatamente, una società a responsabilità limitata) che si propone di acquisire la qualifica di “impresa sociale” ai sensi e per gli effetti del DLgs. n. 112/2017, configurandosi, di conseguenza, quale ente del terzo settore, ai sensi e per gli effetti del DLgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
Il dubbio interpretativo è se, ai fini della gestione dei servizi ed attività oggetto del contratto di servizio, riguardanti le attività socio-formative a beneficio di utenti videolesi in regime di convitto e semiconvitto, la costituzione da parte del RTI di una società a responsabilità limitata in quanto “impresa sociale” comporti un mutamento della disciplina IVA applicabile, attualmente basata sull’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5%.
L’esenzione da IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 27-ter), del D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di “soggetti svantaggiati” si applica a condizione che le predette prestazioni siano rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, di cui all’art. 41 della L. n. 833/1978, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.
Il riferimento agli “enti del Terzo settore di natura non commerciale” è stato inserito dall’art. 89, comma 7, lett. b), del DLgs. n. 117/2017, sicché la modifica normativa si applica a decorrere dal termine previsto dall’art. 104, comma 2, del citato DLgs. n. 117/2017, vale a dire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la cui istituzione è stabilita dal medesimo Codice del Terzo settore.
Pertanto, fino al suddetto termine, l’ambito soggettivo di applicazione del regime di favore di cui all’art. 10, comma 1, n. 27-ter), del D.P.R. n. 633/1972, resta quello che prevede l’esenzione delle citate prestazioni se rese da ONLUS iscritte nella relativa Anagrafe e, inoltre, alle prestazioni di cui ai n. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dello stesso art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, rese in favore dei “soggetti svantaggiati” da cooperative sociali e loro consorzi, anche se qualificate come ONLUS di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8, del DLgs. n. 460/1997, si applica l’aliquota IVA del 5%.
Come indicato dall’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, è stata correttamente applicata l’aliquota del 5% alle prestazioni oggetto del contratto in esame, svolte da un RTI composto cooperative sociali.
Con riferimento, invece, alla circostanza che il RTI intenda costituire una società di scopo (segnatamente, una società a responsabilità limitata) che si propone di acquisire la qualifica di “impresa sociale” ai sensi e per gli effetti del DLgs. n. 112/2017, l’Agenzia ha precisato che, siccome l’impresa sociale, nella forma di società a responsabilità limitata, per espressa previsione normativa non può acquisire la qualifica di ONLUS in forza del citato art. 10, comma 10, del DLgs. n. 460/1997 e né può rientrare nell’ambito degli “enti del Terzo settore di natura non commerciale” in base al comma 1 dell’art. 79 del DLgs. n. 117/2017, le prestazioni socio-sanitarie e di assistenza domiciliare o ambulatoriale rese dalla stessa impresa sociale in favore di soggetti con disabilità sensoriale (non vedenti e ipovedenti) all’interno dell’Istituto in esame non rientrano nel campo di applicazione del citato art. 10, comma 1, n. 27-ter), del D.P.R. n. 633/1972.