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Case di Cura private (Personale non medico AIOP) nel mese di luglio arriva il premio di incentivazione

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Case di Cura private (Personale non medico AIOP) nel mese di luglio arriva il premio di incentivazione

lunedì, 05 luglio 2021

Per i dipendenti delle Case di cura private (personale non medico - AIOP), compete, ai sensi dell’art. 65 del ccnl 8 ottobre 2020, un premio di 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno.

 

Premio di incentivazione

Il ccnl 8 ottobre 2020, che si applica:

- a tutti i lavoratori appartenenti alle categorie e qualifiche professionali che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere - iscritte ad Aiop ed Aris - per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza;

- ai Centri di Riabilitazione che alla data di sottoscrizione della pre-intesa ancora adottino il previgente CCNL per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie private

all’art. 65 sancisce che a tutto il personale citato compete un premio di euro 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno. Tale premio compete per intero se, nell’arco dell’anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza.

Per ogni giorno di mancata presenza, il premio in esame è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere; parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a euro 15,00 per giorno.

Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla l. 104/1992, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall'INAIL.

Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché non usufruite nel periodo 1° luglio-30 giugno, debbono essere considerate come godute.

Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui all’art. 65 si fa riferimento a sei giornate lavorative.

 

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