L'art. 1,comma 11, introduce l’art. 22-bis del d.lgs. n. 124 del 2019 hai istituito il credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentano forme di pagamento elettronico e per i collegamenti con i registratori telematici; come indicato nella relazione illustrativa, tale credito è stato istituito al fine di incentivare proprio l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentano i pagamenti elettronici (come ad esempio POS o strumenti software) e che vengano collegati agli strumenti mediante i quali adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (ad oggi, in particolare, i registratori di cassa telematici).
In particolare agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, sostengono costi, nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, spetta un credito per l’acquisto, il noleggio, l’utilizzo di tali strumenti, ovvero per le spese sostenute al fine di collegare i predetti strumenti e i registratori telematici nonché per coprire le spese di convenzionamento pari a:
- 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
Un ulteriore credito d’imposta viene riconosciuto, nel limite massimo di spesa per soggetto beneficiario pari a 320 euro, per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo – effettuati nel corso del 2022 – di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi; tale credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:
- 100% per i soggetti con volume di ricavi e compensi annuo fino a 200.000 euro;
- 70% per i soggetti con volume di ricavi e compensi superiori a 200.000 euro e fino 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con volume di ricavi e compensi compreso superiori a 1 milione e fino 5 milioni di euro.
Tali crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.
Tali crediti rientrano nel quadro di aiuti europeo "de minimis".