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Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello

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Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello

giovedì, 01 luglio 2021

L’inps con circolare 87 del 18 giugno 2021 fornisce istruzioni in merito allo sgravio previsto dall’articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prorogato anche per l’anno 2021 dal comma 12 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

 

Cosa prevede lo sgravio?

L’articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto uno sgravio contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.

Lo sgravio in argomento trova quindi applicazione qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

 - datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, come individuati al successivo paragrafo 3.3.;

- assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015 effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019) o tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (art. 15- bis, comma 12, del D.L. n. 137/2020). Per la fruizione dello sgravio contributivo in argomento, il requisito dimensionale del datore di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello.

Per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello non sussistono obblighi contributivi per le ore di formazione svolte presso istituzioni formative, quindi all’esterno della sede aziendale, per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione.

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione

 

Criteri di computo

Ai fini del computo del limite dimensionale si richiamano i criteri già indicati con la circolare n. 22/2007. Pertanto, si devono considerare:

- i lavoratori subordinati di qualunque qualifica (lavoratori a domicilio, dirigenti, ecc.);

- i dipendenti part-time, che si computano secondo quanto previsto dall’articolo 9 del D.lgs n. 81/2015;

- i lavoratori a tempo determinato, da computare secondo le modalità previste dall’articolo 27 del D.lgs n. 81/2015;

 - i lavoratori intermittenti, che si computano secondo le disposizioni dell’articolo 18 del D.lgs n. 81/2015.

Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (ad esempio, per servizio militare, gravidanza, ecc.), va escluso dal computo solamente se è computato il sostituto. Ai fini del computo in argomento sono invece esclusi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Sono altresì esclusi i lavoratori somministrati, che si considerano in forza all’agenzia di somministrazione.

 

Ulteriori condizioni che devono sussistere per l’applicazione dello sgravio contributivo

Il datore di lavoro non avrà diritto all’applicazione dello sgravio contributivo oggetto della presente circolare nel caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015. L’applicazione dello sgravio contributivo introdotto dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’articolo 15-bis del decreto-legge n. 137/2020 soggiace altresì alla disciplina prevista dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. Pertanto, il datore di lavoro deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sulla base degli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, lo sgravio contributivo in argomento può essere legittimamente fruito da parte del datore di lavoro interessato, nel rispetto delle previsioni e dei massimali di aiuto di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, nonché degli altri Regolamenti disciplinanti gli aiuti de minimis per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, che operano nel settore della pesca e nella produzione primaria di prodotti agricoli. Si evidenzia che i suddetti massimali devono essere rispettati avuto riguardo al momento dell’assunzione dell’apprendista, in quanto a decorrere dall’assunzione sorge il diritto del datore di lavoro alla fruizione dello sgravio.

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