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Importante accordo nel Settore Elettrico: firmata una nuova Area contrattuale che consentirà di riunificare la filiera elettrica sotto un unico contratto.

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Importante accordo nel Settore Elettrico: firmata una nuova Area contrattuale che consentirà di riunificare la filiera elettrica sotto un unico contratto.

martedì, 22 giugno 2021

Svolta importante nel Settore Elettrico: firmata una nuova Area contrattuale che consentirà di riunificare la filiera elettrica sotto un unico contratto. Accordo del 11 giugno 2021 

 

Le Associazioni Datoriali del Settore Elettrico e le Segreterie Nazionali di FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC, hanno raggiunto un accordo sulla definizione di una nuova area di applicazione specifica all’interno del perimetro del Contratto di Settore Elettrico in coerenza con quanto stabilito dalla seconda e terza dichiarazione a verbale dell’articolo 1 del Ccnl vigente.

Con questo accordo il settore sará possibile riunificare la filiera produttiva elettrica che negli anni successivi alla stipula del contratto unico di settore elettrico si è andata via via frammentando e disperdendo.

L’accordo definisce una nuova area contrattuale che potrà essere applicata ad attività si tradizionali ma che, a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie, sono uscite dal settore, come i contact center o il teleselling nel mercato o la produzione da fonti rinnovabili nelle aziende di piccole dimensioni (sotto i 25 dipendenti).

Specificatamente ecco gli articoli interessati:

·         art. 12bis (Appalti Servizi di efficienza energetica)

·         art. 15 (Apprendistato)

·         art. 22 (Trasferimenti)

·         art. 27 (Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse)

·         art. 28 (Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno)

·         art. 30 (Reperibilità)

·         art. 33 (Classificazione del personale)

·         art. 34 (Quadri)

·         art. 38 (Struttura retributiva)

·         art. 39 (Aumenti periodici di anzianità)

·         art. 41 (Indennità)

·         art. 44 bis (Elemento perequativo)

·         -art. 46 (Previdenza complementare)

·         art. 47 (Assistenza Sanitaria Integrativa)

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