 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi

News

Disposizioni in genere
torna alle news

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi

giovedì, 03 giugno 2021

L’Inail, con circ. n. 16 del 2021, ha determinato, per l’anno 2021, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi.

 

Circ. Inail n. 16 del 2021

L’Inail, dopo aver acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha emanato la circ. 31 maggio 2021, n. 16, indicando, per l’anno 2021, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi ordinari e speciali.

Il premio ordinario è determinato dall’ammontare delle retribuzioni, effettive o convenzionali corrisposte durante il periodo assicurativo, e dal tasso del premio; è, dunque, la traduzione numerica della gravità del rischio della lavorazione. I fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario, precisa la circ. Inail n. 16 del 2021, sono: 

- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;

-  l’ammontare delle retribuzioni.

Invece, i premi speciali unitari sono generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera e vengono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc… Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati