L'articolo 33 del DL 77/2021 (“Semplificazioni”) apporta nuove modifiche all’articolo 119 del DL 34/2020 (“Rilancio”), contenente la disciplina del Superbonus.
Barriere architettoniche
Viene inserito un nuovo periodo al comma 4 dell’articolo 119 DL 34/2020, in forza del quale gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, che danno diritto alla detrazione di cui all’art. 16-bis comma 1, lett. e) del Tuir, possono essere “trainati” anche dagli interventi trainanti antisismici, e non solo (come era prima) dagli interventi trainanti di efficientamento energetico.
Onlus, ODV e APS in campo socio-sanitario e assistenziale: calcolo del limite di spesa
Viene inserito un nuovo comma 10-bis all’articolo 119 DL 34/2020, il quale dispone regole specifiche di calcolo del tetto di spesa per i soggetti individuati al comma 9, lett. d-bis, ovvero e organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del d.lgs. 460/1997, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 266/1991, le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 383/2000, con i seguenti requisiti:
a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 (Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme), B/2 (Case di cura ed ospedali, senza fine di lucro) e D/4 (Case di cura ed ospedali, con fine di lucro), a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito (purché il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore del DL 77/2021).
Per tali soggetti, il limite di spesa ammesso alle detrazioni “superbonus”, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
Titolo abilitativo: interventi realizzabili con CILA
Viene riscritto il comma 13-ter, che nella nuova versione dispone che «gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)».
Nella CILA, prosegue la nuova disposizione, sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001.
La decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del DPR 380/2001 («gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici») opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento e restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.