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Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale FEDERPARTITEIVA

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Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale FEDERPARTITEIVA

giovedì, 03 giugno 2021

L’Inps, con la Circ. 78 del 28 maggio 2021, si esprime in merito alla convenzione con l’Organizzazione sindacale FEDERPARTITEIVA per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

 

Delega alla riscossione: soggetti e modalità di rilascio

La Convenzione, sottoscritta tra l’Inps e l’Organizzazione sindacale FEDERPARTITEIVA il 19 aprile 2021, con scadenza il 31 dicembre 2021, salvo richiesta di rinnovo dell’Organizzazione sindacale, prevede che possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi (mediante rilascio di delega personale volontaria con trasmissione telematica all’INPS) i soggetti beneficiari dei trattamenti di mobilità in corso di pagamento, di disoccupazione NASPI, DIS-COLL, di disoccupazione speciale, nonché dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili.

Nello specifico la delega alla riscossione, sottoscritta dal soggetto delegante e riportante copia del documento di validità in corso, nella quale deve essere indicata la sigla dell’Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta, è contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione.

 

Revoca della delega: decorrenza e validità

Riconosciuto che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale, l’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità

 

Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo della prestazione:

  • 3% NASPI;
  • 3% DIS-COLL;
  • 3% CIG;
  • 3% sui restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

 

Per quanto riguarda invece i rapporti finanziari, l’Istituto verserà all’Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’articolo 8 della convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

 

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato è 10 46, mentre a favore di FEDERPATITEIVA sono stati istituiti i seguenti conti:

  • GPA25796 - per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee per conto dell'Organizzazione sindacale FEDERPARTITEIVA (FEDERPARTITEIVA);
  • GPA35796 - per l'accreditamento all’Organizzazione sindacale FEDERPARTITEIVA (FEDERPARTITEIVA) dei contributi associativi sopra citati;
  • GPA11796 - per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale FEDERPARTITEIVA (FEDERPARTITEIVA).
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