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Spid più semplice per disabili, anziani e non solo attraverso il nuovo Sistema delle Deleghe

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Spid più semplice per disabili, anziani e non solo attraverso il nuovo Sistema delle Deleghe

giovedì, 03 giugno 2021

Con l’intento di semplificare l’accesso all’identità digitale e al domicilio digitale, di favorirne l'utilizzo e assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle nuove tecnologie a tutta la popolazione, con il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 [Decreto Semplificazioni 2021] pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 ed in vigore dal 1° giugno 2021, il Governo ha adottato una serie di interventi che, da un lato, ritoccano alcune norme del  Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82), dall’altro, introducono nuove disposizioni al medesimo Codice.


Con l’inserimento dell’articolo 64 ter al CAD viene ad esempio istituito il Sistema di Gestione delle Deleghe [SGD], affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri  competente  per   l'innovazione   tecnologica   e   la transizione digitale.

Obiettivo del sistema, introdotto dall’articolo 64 ter, è quello di consentire a chiunque ne sia interessato di delegare l'accesso a uno o più servizi della p.a.,  ad  un  soggetto  titolare  dell'identità  digitale  con  livello  di  sicurezza  almeno significativo; per meglio intendersi, tramite il nuovo Sistema di Gestione delle Deleghe, si potrà affidare ad un terzo, il quale agirà per conto del delegante, l’accesso ai servizi della p.a. o dei privati abilitati; il delegato Spid [o CIE] deve però disporre di un’identità digitale almeno di secondo livello.
In questo modo, anziani, disabili, persone in difficoltà, coloro che non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie, ma anche imprese non ancora del tutto digitalizzate, potranno avvalersi di una persona di fiducia, dunque anche di un professionista, cui delegare l’accesso per loro conto ai servizi della p.a. (quindi presentare la dichiarazione dei redditi, accedere al fascicolo sanitario elettronico, presentare istanze o richiedere documenti, bonus, e simili) e a quelli dei privati abilitati.

La delega deve essere presentata secondo una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1 del CAD.
Pertanto, secondo quanto stabilito dalla nuova disposizione, perché la delega sia valida, può essere presentata sia in forma digitale e in tal caso deve essere sottoscritta con firma digitale o elettronica qualificata, oppure il delegato dovrà identificarsi via Spid o mediante CIE e anche in formato analogico presso gli sportelli degli enti della pubblica amministrazione competenti per territorio; in quest'ultimo caso, se la delega è sottoscritta con firma analogica dal delegante, deve essere presentata assieme al documento di identità, ma è altresì considerata valida la delega trasmessa dal delegato dalla propria casella PEC che, nella sostanza, costituisce il suo domicilio digitale.

Le modalità di acquisizione della delega al SGD saranno comunque fissate con decreto del Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  che verrà adottato  di  concerto  con  il   Ministro dell'interno, sentita l'AgID, il Garante per la protezione  dei  dati personali e la Conferenza unificata.

Secondo quanto disposto dalla nuova norma, tale decreto provvederà altresì a definire le caratteristiche tecniche, l'architettura  generale,  i  requisiti  di  sicurezza,  le modalità di acquisizione della delega e di  funzionamento  del  SGD. Con il medesimo decreto, inoltre, verranno individuate  le  modalità  di adesione  al  sistema  nonchè  le  tipologie  di  dati  oggetto   di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e  procedure  per  assicurare  il  rispetto   dei principi di cui all’art. 5 del regolamento (UE) 2016/679.

Una volta che il sistema acquisisce la delega, genera un attributo qualificato associato all'identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall'AgID con Linee guida. Tale attributo potrà essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalità analogica.

Le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici, comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse e le società a controllo pubblico dovranno accreditarsi al sistema delle deleghe.

L’art. 64 ter fornisce anche delle precisazioni in materia di trattamento dati personali, chiarendo che, nell'ambito del Sistema di Gestione delle Deleghe, la struttura della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali,  mentre,  ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679,  l'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato S.p.A. che si occuperà della realizzazione, gestione e manutenzione del  Sistema e  dell’erogazione  del  servizio, così come le altre amministrazioni competenti, saranno responsabili del trattamento sempre ai fini del Regolamento n. 679/2016.

Con l’introduzione dell’art. 64 ter al CAD accanto alle recenti disposizioni che regolano il rilascio dell’identità digitale ai minori, le cui linee guida sono attualmente in consultazione pubblica, si può dire che il legislatore si sita muovendo nella direzione corretta verso la piena digitalizzazione del nostro Paese, sebbene ci sia ancora molto da fare per rendere effettivo l’utilizzo di Spid per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione.

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