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In chiaro l'ambito applicativo dell'aliquota iva del 10% per i servizi resi dai "Marina Resort"

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In chiaro l'ambito applicativo dell'aliquota iva del 10% per i servizi resi dai "Marina Resort"

lunedì, 24 maggio 2021

L’aliquota IVA del 10% si applica non solo ai servizi di accoglienza e messa a disposizione, nel porto turistico, dello specchio acqueo per il pernottamento dei diportisti a bordo delle proprie imbarcazioni, ma anche ai servizi ad essi strettamente accessori (es. pulizia, assistenza all’ormeggio, prenotazione). Dall’agevolazione sono, invece, esclusi i servizi resi dai marina resort sulle imbarcazioni (es. alaggio, varo) offerti nell’ambito dello stazionamento in porto, che implicano lo spostamento dell’imbarcazione dalle acque alla terraferma e viceversa.

 

Con questo chiarimento, reso nella risposta n. 360 del 20 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per precisare l’ambito di applicazione dell’aliquota IVA del 10% prevista, per i servizi resi dai marina resort, dal n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

L’art. 32, comma 1, del D.L. n. 133/2014, come modificato dall’art. 1, comma 598, della L. n. 178/2020, ha stabilito che i “marina resort” – organizzati per la sosta ed il pernottamento dei turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato – sono riconducibili nell’ambito delle strutture ricettive all’aria aperta, potendo pertanto beneficiare della predetta aliquota agevolata.

Secondo l’Agenzia, l’aliquota IVA del 10% si applica in relazione ai contratti stipulati dai marina resort per la sosta e il pernottamento dei diportisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate, indipendentemente dal tipo di contratto (stagionale, annuale, pluriennale), restando invece soggetta all’aliquota IVA ordinaria la sola locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni.

Tenuto conto che l’aliquota ridotta è applicabile alle prestazioni che rendono possibile al cliente il soggiorno nella struttura ricettiva con soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie necessità, ad essere agevolata è non soltanto la prestazione di alloggio, ma anche le operazioni ad essa strettamente accessorie, quali i servizi di pulizia, di assistenza all’ormeggio, di prenotazione, di vigilanza e sicurezza e l’addebito dei consumi.

L’Agenzia delle Entrate ha, invece, escluso dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta i servizi resi dai marina resort sulle imbarcazioni (es. alaggio, varo) offerti nell’ambito dello stazionamento in porto, che implicano lo spostamento dell’imbarcazione dalle acque alla terraferma e viceversa. Si tratta, infatti, di servizi che non sono di per sé riconducibili a quelli tipicamente ricettivi di cui al citato n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, da intendere riferita ai servizi strettamente resi per l’alloggio dei diportisti nelle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.

Analoghe considerazioni valgono per i contratti di stazionamento a terra, trattandosi di prestazioni rese su un’imbarcazione che staziona sulla terraferma.

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