E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2021, il Decreto sottoscritto dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate e dal Direttore Generale delle Finanze del 26 aprile 2021 con cui è stato predisposto il nuovo elenco dei Paesi interessati allo scambio automatico e obbligatorio di informazioni fiscali.
Il provvedimento del 26 aprile ha infatti sostituito gli allegati C e D del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 con cui si è data attuazione alla legge n. 95/2015 e alla direttiva n. 2014/107/UE, i quali allegati riportavano le vecchie liste delle giurisdizioni partecipanti alle procedure di collaborazione internazionale sui conti finanziari.
I Paesi interessati allo scambio automatico di informazioni fiscali, nell’ambito della collaborazione internazionale, sono pertanto attualmente quelli indicati negli allegati C e D all’odierno decreto del 26 aprile 2021.
Si ricorda che, attraverso la legge n. 95/2015, il nostro Paese ha ratificato l’accordo Fatca tra Italia e Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. degli Stati Uniti (Foreign Account Tax Compliance Act) tesa a prevenire l'evasione fiscale commessa da persone fisiche o società statunitensi che non dichiarano redditi relativi a conti esteri; la legge n. 95 detta, nel contempo, disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015, che ha dato attuazione a tale norma, ha stabilito le regole da seguire per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in ambito fiscale, indicando le modalità per rilevare, trasmettere e comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni inerenti i conti finanziari e fissando le procedure di adeguata verifica in materia fiscale («due diligence») per l'identificazione e la comunicazione di ciascun conto oggetto di comunicazione.
L’articolo 3 del medesimo decreto ministeriale precisa che le istituzioni finanziarie italiane, tenute alla trasmissione delle informazioni fiscali all’amministrazione finanziaria, devono fare riferimento a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione riportata nell'allegato «C» al decreto medesimo; mentre l’art. 4, espressamente, prevede che, con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate, possono essere previste ulteriori disposizioni concernenti le modalità di applicazione stabilite dal decreto e possono essere modificati gli allegati allo stesso; in particolare, al comma 3 si prevede l’aggiornamento degli elenchi delle giurisdizioni partecipanti, al fine di apportare eventuali modifiche che tengano conto dell'effettiva implementazione degli accordi già sottoscritti dalle medesime giurisdizioni, nonchè di successive sottoscrizioni di accordi per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari da parte di altre giurisdizioni estere.
Il provvedimento del 12 maggio 2021, quindi, aggiorna le liste degli Stati interessati alla trasmissione dei dati sui conti finanziari, sulla scorta di quanto previsto dal decreto 28 dicembre 2015 e precisamente, l’Allegato C reca l’elenco di 79 Stati/ giurisdizioni oggetto di comunicazione (viene aggiunta l’isola di Curaçao per la quale l’anno del primo scambio di informazioni è quello del 2021, relativamente al periodo di imposta 2020), mentre l’Allegato D riporta l'elenco delle giurisdizioni partecipanti che, con l’ingresso di Nuova Caledonia e Perù, arriva a contare 112 Paesi.