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Scambio di informazioni fiscali. In gazzetta il nuovo elenco dei Paesi interessati

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Scambio di informazioni fiscali. In gazzetta il nuovo elenco dei Paesi interessati

venerdì, 14 maggio 2021

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2021, il Decreto sottoscritto dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate e dal Direttore Generale delle Finanze del 26 aprile 2021 con cui è stato predisposto il nuovo elenco dei Paesi interessati allo scambio automatico e obbligatorio di informazioni fiscali.


Il provvedimento del 26 aprile ha infatti sostituito gli allegati C e D del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 con cui si è data attuazione alla legge n. 95/2015 e alla direttiva n. 2014/107/UE, i quali allegati riportavano le vecchie liste delle  giurisdizioni partecipanti alle procedure di collaborazione internazionale sui conti finanziari.

I Paesi interessati allo scambio automatico di informazioni fiscali, nell’ambito della collaborazione internazionale, sono pertanto attualmente quelli indicati negli allegati C e D all’odierno decreto del 26 aprile 2021.

Si ricorda che, attraverso la legge n. 95/2015, il nostro Paese ha ratificato l’accordo Fatca tra Italia e Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. degli Stati Uniti (Foreign Account Tax Compliance Act) tesa a prevenire l'evasione fiscale commessa da persone fisiche o società statunitensi che non dichiarano redditi relativi a conti esteri; la legge n. 95 detta, nel contempo, disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.




Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015, che ha dato attuazione a tale norma, ha stabilito le regole da seguire per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in ambito fiscale, indicando le modalità per rilevare, trasmettere e comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni inerenti i conti finanziari e fissando le procedure  di  adeguata verifica in materia fiscale («due diligence») per l'identificazione e la  comunicazione  di  ciascun  conto  oggetto di comunicazione.


L’articolo 3 del medesimo decreto ministeriale precisa che le istituzioni finanziarie italiane, tenute alla trasmissione delle informazioni fiscali all’amministrazione finanziaria, devono fare riferimento a ciascuna  giurisdizione oggetto di comunicazione riportata nell'allegato «C» al decreto medesimo; mentre l’art. 4, espressamente, prevede che, con provvedimento del direttore generale  delle  finanze  e  del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,   possono   essere   previste ulteriori  disposizioni  concernenti  le  modalità  di  applicazione stabilite dal decreto e possono  essere  modificati  gli allegati allo stesso; in particolare, al comma 3 si prevede l’aggiornamento degli elenchi delle   giurisdizioni partecipanti, al fine di apportare eventuali   modifiche   che   tengano   conto   dell'effettiva implementazione  degli  accordi  già  sottoscritti  dalle   medesime giurisdizioni, nonchè di successive sottoscrizioni di accordi per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari da  parte  di altre giurisdizioni estere.


Il provvedimento del 12 maggio 2021, quindi, aggiorna le liste degli Stati interessati alla trasmissione dei dati sui conti finanziari, sulla scorta di quanto previsto dal decreto 28 dicembre 2015 e precisamente, l’Allegato C reca l’elenco  di 79 Stati/ giurisdizioni oggetto di comunicazione (viene aggiunta l’isola di Curaçao per la quale l’anno del primo scambio di informazioni è quello del 2021, relativamente al periodo di imposta 2020), mentre l’Allegato D riporta l'elenco delle  giurisdizioni partecipanti che, con l’ingresso di Nuova Caledonia e Perù, arriva a contare 112 Paesi.

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