La circ. Inps n. 73 del 2021 ha fornito chiarimenti in ordine all’apertura delle posizioni contributive per gli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato o che presentano domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103 della l. 77/2020.
Specifici adempimenti ed art. 103 della l. 77/2020
L’Inps, con circ. 4 maggio 2021, n. 73, integrando le istruzioni già contenute nella circ. Inps n. 101 del 2020, ha precisato che:
- i datori di lavoro - già in possesso di una posizione contributiva presso l’Istituto - dovranno rivolgersi alla Struttura INPS territorialmente competente per richiedere – tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale”, utilizzando come oggetto “Matricola per Emersione art. 103 D.L n. 34/2020” - l’apertura di un’apposita matricola aziendale. Si precisa che per tali matricole non è possibile utilizzare la procedura automatizzata di inquadramento, disponibile sul sito internet dell’Inps;
- i datori di lavoro che non siano già in possesso di una matricola aziendale, la richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo PEC della Struttura INPS territorialmente competente, indicando nell’oggetto “Matricola per Emersione art. 103 D.L n. 34/2020”.
La matricola aziendale, aperta con le suddette modalità, dovrà essere utilizzata esclusivamente per inserire in denuncia i dipendenti oggetto di istanza di emersione e dovrà essere contraddistinta dal codice di autorizzazione “5W”, avente il significato di “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’art. 5 del D. lgs. n. 109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020”. Per quanto riguarda la decorrenza dell’apertura della matricola caratterizzata dal codice di autorizzazione “5W”, si evidenzia che i datori di lavoro dovranno effettuare la richiesta in argomento indicando espressamente una delle seguenti date:
1) il 19 maggio 2020, per le istanze volte all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;
2) il giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di emersione, per le istanze volte all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;
3) la data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze volte all’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.