Quesito
L'Istante rappresenta di essere stata socia accomandante - con una percentuale di partecipazione pari al 50 per cento - della società ALFA Sas e di avere comunicato, in data 18 luglio 2019 con una missiva inviata a mezzo A/R, ad ALFA Sas ed al socio accomandatario il recesso da detta società. A seguito dell'inottemperanza alle formalità relative all'iscrizione (da parte dell'amministratore) della notizia del recesso nel registro delle imprese, è stato attivato il procedimento d'iscrizione d'ufficio ex articolo 2190 c.c. finalizzato all'iscrizione di tale notizia nel predetto registro. Il tribunale, con decreto dell'11 dicembre 2019 (divenuto definitivo in data 13 febbraio 2020), emesso a definizione del giudizio camerale, ha ordinato l'iscrizione nel registro delle imprese del recesso dell'Istante e disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito web della Camera di Commercio. Nel corso del 2019 ALFA Sas, ha conseguito un utile, che la società ritiene di imputare al termine del periodo di imposta per il 50 per cento all'Istante posto che considera quale data effettiva del recesso il 13 febbraio 2020, in luogo di quella dell'avvenuta comunicazione del 18 luglio 2019, o, in subordine, del decreto di definizione del giudizio camerale dell'11 dicembre 2019. Ciò posto, l'Istante chiede chiarimenti in ordine al termine di efficacia del recesso e se sia tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 per l'anno 2019 ed alla relativa indicazione del reddito di partecipazione del quadro RH."
Risposta n. 306/2021
Contrariamente rispetto a quanto prospettato dal contribuente, ossia che nessun reddito per l'anno 2019 potesse essere a lei imputato in quanto la comunicazione di recesso era datata 18 luglio 2019, l'Amministrazione finanziaria ha stabilito che l'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle Imprese è avvenuto nel 2020 con la conseguenza che al 31 dicembre 2019 la compagine societaria non poteva essere considerata mutata in quanto il recesso non era stata reso noto ai terzi; ne consegue che "il reddito prodotto nel 2019 dovesse essere riferito a tutti i soci che rivestono tale qualifica alla chiusura del periodo d'imposta (2019) ivi incluso l'istante".
Per comprendere quale sia la motivazione che ha portato l'Agenzia delle Entrate a fare sintesi su quanto sopra indicato è opportuno chiarire quale sia la data ritenuta valida per considerare efficace il recesso.
Le date sono:
- 18 luglio 2019: data di comunicazione all'amministratore del recesso da parte dell'Istante;
- 11 dicembre 2019: data del provvedimento emesso dal giudice camerale a seguito dell'inottemperanza dell'iscrizione del recesso da parte dell'amministratore (ex art. 2190: se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto);
- 13 febbraio 2020: trascrizione presso il registro delle imprese del recesso
La data effettiva del recesso è il 13 febbraio 2020, in quanto è da considerarsi la data in cui tale evento è stato reso noto ai terzi e, quindi, opponibile, agli stessi. Tale data ha, infatti, effetto come pubblicità legale, forma di pubblicità necessaria, secondo quanto previsto dall'art. 2300 del cc per l'opponibilità ai terzi, inclusa l'amministrazione finanziaria.
Tenuto conto che la data di efficacia è il 13 febbraio 2020 ecco che l'istante si trova nella condizione prevista dalla Circolare 157/E/2008 (nell'ipotesi in cui muta la compagine sociale di una società di persone, il reddito prodotto deve essere riferito esclusivamente ai soci che rivestono tale qualifica alla chiusura del periodo di imposta). Per i terzi l'esercizio in cui è mutata la compagine societaria è il 2020 (anno in cui ha effetto la pubblicità legale), non il 2019.