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Ammessa l’integrativa della dichiarazione IVA per l’apposizione del visto di conformità

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Ammessa l’integrativa della dichiarazione IVA per l’apposizione del visto di conformità

lunedì, 26 aprile 2021

È possibile presentare una dichiarazione integrativa della dichiarazione IVA, al fine di apporre il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA, nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 289 del 23 aprile 2021, in esito all’interpello proposto dal rappresentante fiscale italiano di una società svizzera che, nel 2019, ha presentato la dichiarazione IVA esponendo un’eccedenza a credito, di cui una parte chiesta a rimborso senza, tuttavia, apporre il visto di conformità.

Nel caso di specie, i documenti richiesti dall’Ufficio sono stati regolarmente consegnati, ma dalla consultazione del cassetto fiscale è risultato che la domanda di rimborso era già stata archiviata “per mancata presentazione della documentazione, senza che l’istante abbia ricevuto alcuna successiva comunicazione e risultando inevasa ogni richiesta di informazioni in merito.

L’istante, in applicazione dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, intende presentare una dichiarazione integrativa ai fini IVA per l’anno 2018, apponendovi il visto di conformità, entro e non oltre il termine di decadenza dell’attività di accertamento, allegando, altresì, la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972. Non osterebbe, infatti, a tale scelta il fatto che la dichiarazione integrativa non sia finalizzata a correggere errori od omissioni, ovvero a modificare gli importi ivi indicati, ma solo ad apporre il visto di conformità, così come non costituirebbe motivo ostativo la circostanza che la richiesta di rimborso avanzata con la dichiarazione originale sia stata già archiviata.

L’istante ritiene, inoltre, che la dichiarazione integrativa non comporti l’irrogazione di alcuna sanzione, non dovendo, pertanto, ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. n. 472/1997.

Nell’esaminare la questione, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base all’art. 38-bis, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, il contribuente che ha chiesto il rimborso dell’IVA a credito può scegliere se prestare la garanzia oppure apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Di conseguenza, come già chiarito dalla circolare n. 32/E/2014, la dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche nel caso in cui non sia in alcun modo modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma sia esclusivamente corretta la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa.

Nel presupposto che l’istante non abbia ricevuto alcuna comunicazione di diniego del rimborso da parte dell’Ufficio e che, dunque, il credito non sia già stato utilizzato in detrazione o in compensazione, l’Agenzia ha ritenuto possibile presentare, entro il termine di accertamento previsto dall’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, una dichiarazione integrativa della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA, e ciò nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata.

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