L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Interpello n. 164 pubblicata il 9 marzo scorso, ha fornito un interessante chiarimento in riferimento alla possibilità di fruire del credito d'imposta “Art-bonus" sulle erogazioni liberali erogate da una Fondazione a sostegno dell’attività concertistica e corale svolta da una Associazione operante nel settore musicale, a condizione che sia preservata la natura liberale del contributo e non vi siano controprestazioni a fronte della somma elargita.
Il quesito era stato posto da una Fondazione costituita alla fine del XX secolo con lo scopo di contribuire allo sviluppo ed alla diffusione di una cultura della divulgazione scientifica, artistica e musicale. La Fondazione sostiene la crescita di una realtà attiva nella storia italiana da più di 400 anni ed opera in rete con tutte le istituzioni del territorio mediante collaborazioni di caratura internazionale in differenti settori. Tra le varie attività la Fondazione offre anche il sostegno finanziario ad un'Associazione senza scopo di lucro che opera nel settore musicale. Nello specifico, i contributi che vengono erogati dalla Fondazione all'Associazione sono regolamentati da una convenzione a cui però erra stata data parziale attuazione esclusivamente per quanto concerne l'attività concertistica. Oggetto dell'interpello era quindi sapere se tali erogazioni liberali effettuate in denaro potessero beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 1 del D.L. 83 del 31 maggio 2014 anche rinominato “Art-bonus”.
L'Agenzia nella sua risposta ripercorre il dettato normativo dell'articolo 1 comma 1 del D.L. 83 del 31 maggio 2014 così come recentemente modificato dal D.L. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”). Questa disposizione prevede una misura agevolativa, ribattezzata “Art-bonus”, che consiste nella possibilità di beneficiare di un credito d'imposta da ripartirsi in tre annualità quantificato in un importo pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate in denaro da:
- persone fisiche, nel limite del 15% del reddito imponibile;
- enti non commerciali, nel limite del 15% del reddito imponibile;
- soggetti titolari di reddito di impresa, nel limite dello 0,5% dei ricavi annui.
Finalità dell'erogazione, come peraltro ribadito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare 24/E del 31.7.2014, devono essere “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”.
Trattandosi com’è evidente di una materia che interessa la sfera dei beni culturali, l'Agenzia delle Entrate ha anche acquisito il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT). Quest'ultimo, dopo avere analizzato la struttura dell’Associazione culturale evidenziando che le finalità indicate nell’atto costitutivo consistono nello studio e nell’esecuzione di repertori musicali, nella diffusione, conoscenza e pratica della cultura musicale e nell'organizzazione di spettacoli e concerti, ha anche osservato che l'Associazione è registrata come società concertistica e corale sul portale www.artbonus.gov.it e che pertanto può beneficiare di erogazioni liberali che possono far fruire al soggetto erogante del c.d. Art-bonus. Sono stati oggetto di analisi anche i rapporti intercorrenti tra la Fondazione e l'Associazione normati da una specifica convenzione con l'obiettivo di comprendere se le erogazioni liberali possano qualificarsi come tali e siano, pertanto, prive di controprestazioni o di riconoscimenti di natura economica. Sebbene la convenzione stipulata dai due soggetti preveda l'organizzazione di attività concertistica e lo svolgimento di attività didattica, l'Associazione aveva svolto esclusivamente la prima e, pertanto, il dubbio dell'istante consisteva nel capire se la spettanza del credito d'imposta fosse vincolata o meno alla piena esecuzione della convenzione (fattispecie non verificata). Il MiBACT, nel suo parere specifico, ha ritenuto non essenziale il verificarsi di quest'ultima condizione per poter fruire del c.d. Art-bonus; di contro, assume rilevanza il fatto che non si ravvisino controprestazioni o riconoscimenti di natura economica a favore della Fondazione “mecenate" a fronte delle erogazioni liberali da quest'ultima effettuate.
L'Agenzia, quindi, riprende in toto le considerazioni del Ministero dei beni culturali rispondendo favorevolmente alla Fondazione istante e precisando che le erogazioni liberali destinate a sostegno dell’attività concertistica e corale dell’Associazione possono generare il credito d'imposta di cui all'articolo 1 comma 1 del D.L. 83 del 31 maggio 2014 se non sussistono altre forme di controprestazione incompatibili rispetto alla natura liberale dei contributi erogati.