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Detrazione 50% anche per l’immobile f/4 da trasformare in abitativo e superbonus per l’edificio in comproprietà fino a 4 unità

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Detrazione 50% anche per l’immobile f/4 da trasformare in abitativo e superbonus per l’edificio in comproprietà fino a 4 unità

mercoledì, 21 aprile 2021

Detrazione 50% anche per l’unità F/4 purché accatastata come abitativa al termine dei lavori (risposta n. 241 del 13 aprile 2021)

L'intervento prospettato nell'istanza riguarda un immobile classificato nella categoria F/4 (“unità in corso di definizione”), derivante dalla trasformazione di un immobile censito originariamente nella categoria catastale D/2 (albergo), che sarà frazionato in unità immobiliari di natura residenziale.

Preliminarmente l’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai fini della detrazione di cui all’art. 16-bis TUIR, l’intervento deve essere qualificato dall'ufficio tecnico del Comune competente come intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (articolo 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001) e non un intervento di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380 del 2001).

Venendo poi alla fattispecie dell’unità classificata F/4, l’Agenzia delle Entrate vi estende i principi espressi prima d’ora in relazione alle unità “collabenti” (F/2): spettano le detrazioni di cui all'articolo 16-bis del TUIR, in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente. Lo stesso vale, dunque, anche per l’immobile provvisoriamente accatastato in categoria F/4, destinato ad abitazione. La detrazione spetta dunque a condizione che, alla fine dei lavori, l’unità immobiliare sia accatastata come abitativa.

Unità del marito e unità in comproprietà tra moglie e marito: condominio minimo o edificio in comproprietà? (risposta n. 247 del 14 aprile 2021)

Nel caso sottoposto ad interpello in ambito del Superbonus, l’edificio oggetto di intervento è composto da unità non funzionalmente autonome e con accesso comune dall'esterno, intestate come segue:

  • un'unità abitativa posseduta in comproprietà tra moglie e marito;
  • un’unità abitativa di proprietà esclusiva della moglie;
  • un locale ad uso magazzino per un quarto di proprietà del marito e per tre quarti di proprietà della moglie.

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire risposta, non è entrata nel merito della qualificazione di tale edificio come “condominio” oppure come “edificio composto da più unità immobiliari, fino ad un massimo di quattro, di un unico proprietario o comproprietari”. 

Stante il numero di unità dell’edificio in questione, il problema in effetti non si pone e l’Agenzia delle Entrate si limita a confermare la spettanza del Superbonus, richiamando la nuova formulazione del comma 9, lett. a) dell'articolo 119 del decreto Rilancio (in vigore dal 1.1.2021), in base alla quale rientrano nel Superbonus anche agli interventi effettuati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».

Quanto alla qualificazione di “condominio”, giova ricordare che esso esiste qualora vi sia una pluralità di unità immobiliari autonome e purché esse siano riconducibili a proprietari diversi. Almeno una unità dell'edificio distintamente accatastata deve essere posseduta da un soggetto differente dagli altri.

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