L’esenzione IVA prevista per le cessioni dell’“oro da investimento” è limitata al solo oro che possiede determinate caratteristiche di forma, peso e purezza (forma di lingotti o placchette, peso superiore a un grammo, purezza pari o superiore a 995 millesimi), rappresentato o meno da titoli. Dette caratteristiche devono sempre sussistere congiuntamente, con la conseguenza che, se manca anche una soltanto di queste proprietà, l’oro deve considerarsi non da investimento (cd. “oro industriale”) e la sua cessione è imponibile con il sistema del reverse charge.
A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica n. 4 del 14 aprile 2021, avente per oggetto l’ambito applicativo dell’art. 10, comma 1, n. 11), del D.P.R. n. 633/1972, che considera esenti da IVA le cessioni di oro da investimento, per tali intendendosi l’oro sotto forma di lingotti e placchette con purezza pari o superiore a 995 millesimi e le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800.
Il Comitato IVA, nel Working Paper n. 1000 del 19 ottobre 2020, esaminando il contenuto dell’art. 344 della Direttiva n. 2006/112/CE, dal quale discende il citato art. 10, comma 1, n. 11), del D.P.R. n. 633/1972, ha ritenuto che un bene in oro puro con forma diversa dal lingotto o dalla placchetta non dovrebbe, in linea di principio, impedire che lo stesso rientri nel regime di esenzione. Infatti, la condizione che deve essere soddisfatta per considerare un bene in oro come oro da investimento – per esempio con forma rotonda, ovale o irregolare (medaglie, gettoni d’oro, ecc.) – è rappresentata dal fatto che la particolare forma sia accettata a tutti gli effetti dal mercato di riferimento e che la purezza del metallo contenuto nel medesimo bene corrisponda ad un titolo aurifero pari o superiore a 995 millesimi.
In considerazione della natura giuridicamente non vincolante delle indicazioni rese dal Comitato IVA e dell’assenza di una soluzione condivisa sul piano comunitario, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile addivenire ad una interpretazione estensiva del regime di esenzione previsto dal richiamato art. 10, comma 1, n. 11), del D.P.R. n. 633/1972, il quale – al pari delle altre forme di esenzione – deve essere applicato in senso restrittivo, costituendo una deroga al principio generale di imponibilità delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
L’esenzione resta, pertanto, circoscritta al solo oro che possiede determinate caratteristiche di forma, peso e purezza (forma di lingotti o placchette, peso superiore a un grammo, purezza pari o superiore a 995 millesimi), rappresentato o meno da titoli. Dette caratteristiche devono sempre sussistere congiuntamente, con la conseguenza che, se manca anche una soltanto di queste proprietà, l’oro deve considerarsi non da investimento (cd. “oro industriale”) e la sua cessione è imponibile con obbligo di assolvimento dell’IVA da parte del cessionario, soggetto passivo, mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge, ex art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.